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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09823/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'ordinanza del 12/06/2025 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta alla riapertura del cumulo delle pene (provv. n. SIEP 760/2022) per includervi altre condanne (n. 2, 3 e 6 del casellario) e ottenere la retrodatazione dell'inizio della detenzione (attualmente individuato nel 15/11/2016) al fine di accedere ai benefici penitenziari. Il difensore ha dedotto che la nuova istanza non fosse una mera riproposizione della precedente perché non riguardava un errore di calcolo del P.M. ma l'errata esclusione dal cumulo di pene già espiate, nonché ha sostenuto la sussistenza di nuovi elementi e l'interesse concreto a maturare benefici penitenziari dato che alcune condanne erano non ostative mentre altre lo erano, e che alcune sentenze erano vincolate dalla continuazione

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'istanza presentata dal ricorrente coincidesse nell'oggetto con quella già decisa con provvedimento SIGE n. 1124 del 2023 e che, pertanto, rientrasse nella previsione di inammissibilità per mera riproposizione prevista dall'art. 666, comma 2, c.p.p. La Cassazione ha precisato che per valutare la novità non rileva la diversa finalità perseguita dall'istanza (es. retrodatazione, inclusione di titoli esecutivi, ricerca di benefici penitenziari), ma l'oggetto della richiesta: essendosi il giudice dell'esecuzione già pronunciato sulla riapertura del cumulo, la nuova istanza è stata correttamente dichiarata inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile una richiesta manifestamente infondata o mera riproposizione di una già rigettata basata sugli stessi elementi; la preclusione ha natura 'allo stato degli atti' e non opera se emergono fatti o questioni nuovi non già valutati nella precedente decisione

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base normativa per le istanze di riapertura del cumulo delle pene; nella specie il Giudice dell'esecuzione si era già pronunciato su una richiesta ai sensi di tale articolo con provvedimento definitivo

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Articolo indicato come base formale dei motivi di ricorso in cassazione (violazione di norme processuali o travisamento della querela), ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per mera riproposizione ai sensi dell'art. 666, comma 2

  • art. 671 e art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamati nelle censure del ricorrente come norme di riferimento per la regolarità del procedimento esecutivo e dell'ordinanza impugnata; la Corte non ha ritenuto che la loro violazione emergesse in presenza di una domanda oggetto già di precedente decisione

Massime di principio

  • La novità di una nuova istanza diretta a ottenere lo stesso effetto di una precedente non si valuta in base alla finalità perseguita dal richiedente, ma dall'oggetto della domanda: se l'oggetto è identico e gli elementi sono gli stessi, la richiesta può essere dichiarata inammissibile come mera riproposizione (art. 666, comma 2, c.p.p.)
  • Per superare la preclusione di cui all'art. 666, comma 2, è necessario proporre fatti o questioni effettivamente nuovi (sopravvenuti o preesistenti ma non già valutati) che siano significativamente diversi da quanto già deciso
  • Se la decisione originaria sul cumulo è stata data in modo parziale o incompleto, la via corretta per ottenere correzioni è l'impugnazione del provvedimento originario; non è sufficiente riproporre davanti allo stesso giudice una domanda sostanzialmente coincidente senza nuovi elementi
  • Quando si mira a ottenere benefici penitenziari mediante la riapertura del cumulo, è utile documentare con chiarezza elementi nuovi (es. sentenze non valutate, atti che provano la continuazione o la decorrenza della pena) e spiegare come tali elementi non siano stati già esaminati nella precedente decisione
  • Le questioni di fungibilità, inclusione di titoli esecutivi e retrodatazione decorrenza della pena, pur avendo effetti diversi, possono costituire lo stesso 'oggetto' della domanda di riapertura del cumulo: occorre quindi formulare nuove istanze solo se supportate da novità probatorie o giuridiche non valutate in precedenza

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