Cassazione Penale, Sentenza n. 20752/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) nullità processuale per mancato rituale avviso all'imputato dell'udienza dibattimentale del 10/05/2018, nella quale sarebbe stata acquisita, in luogo dell'esame, la trascrizione degli interrogatori; 2) vizio della motivazione e insufficienza probatoria: si lamentava che la sentenza si fondasse su dichiarazioni di parte (in particolare della nuora Rachele Gianniello, che non avrebbe assistito al fatto), su un racconto impreciso della vittima e su una consulenza tecnico-balistico non lineare; inoltre si censurava la mancata assunzione di prove testimonali ritenute decisive e la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello per ascoltare quei testimoni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio di nullità: in sede di udienza del 10/05/2018 il giudice aveva acquisito i verbali degli interrogatori previo espresso consenso della difesa e in quella udienza non era stata compiuta altra attività processuale rilevante; l'imputato risultava regolarmente citato alle udienze successive o vi aveva partecipato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto le censure generiche e inconcludenti: la condotta dell'imputato era stata osservata da più familiari (moglie e altro figlio) e confermata dalla vittima; la consulenza tecnico-balistico ha accertato lo sparo alla testa a brevissima distanza effettuato da persona avvezza all'uso delle armi, compatibile con volontà omicida; l'ascolto dei testimoni ritenuti utili dalla difesa è stato valutato superfluo alla luce della completezza del materiale istruttorio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., deve trattarsi di prova "decisiva" che, se esperita, avrebbe certamente determinato diversa pronuncia. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'impugnazione, e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado; in particolare alla parte civile Cirella Michele (classe 1991) sono liquidati complessivi euro 3.510 oltre accessori di legge (le altre liquidazioni sono disposte nel dispositivo della sentenza).
Norme richiamate
Decreto-legge 28/10/2020 n.137, conv. dalla legge 18/12/2020 n.176
Consente lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; richiamato per la procedura seguita nel caso
art. 606, comma 1, lett. d)
Per far valere in cassazione la censura sulla valutazione delle prove occorre che la prova mancata o non valutata sia "decisiva", ossia che la sua acquisizione avrebbe con sicurezza determinato diversa pronuncia
La riapertura dell'istruttoria in appello è possibile, su richiesta tempestiva, solo in presenza di esigenze motivate; la decisione è discrezionale e subordinata al giudizio che allo stato degli atti non sia possibile decidere
Massime di principio
- La nullità per mancata citazione all'udienza colpisce il procedimento solo se nell'udienza stessa è stata compiuta attività processuale rilevante e incidentale sulla decisione finale; l'acquisizione di atti o verbali avvenuta con il consenso della difesa esclude il pregiudizio.
- Per vincere in Cassazione una censura sulla insufficienza delle prove bisogna dimostrare che la prova omessa o non valutata era effettivamente "decisiva" ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; mere contestazioni generiche non sono sufficienti.
- La valutazione della prova testimoniale e tecnica in sede di merito è sostanzialmente rimessa ai giudici di merito; la Corte di Cassazione sindaca soltanto la conformità logica e la completezza della motivazione.
- La consulenza tecnico-balistico attendibile e dichiarazioni coerenti di più testimoni oculari formano base sufficiente per ritenere l'intenzionalità dell'azione quando emergono elementi quali distanza ravvicinata, mira a parte vitale e uso di arma da parte di persona esperta.
- La riapertura dell'istruttoria in appello è eccezionale e giustificata soprattutto da prove nuove sopravvenute; la richiesta difensiva deve risultare tempestiva e accompagnata da motivazione che renda necessaria l'ulteriore assunzione di prova.
- Ricorsi contenenti censure prive di fondamento processuale o presentati in modo irrituale possono comportare condanne alle spese, al pagamento in favore della Cassa delle ammende e al rimborso delle spese delle parti civili.
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