Cassazione Civile, Ordinanza n. 23169/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 eseguito sulle dichiarazioni fiscali di una società poi ammessa all’amministrazione straordinaria. All’esito del controllo l’Ufficio iscriveva a ruolo IRES, ritenute alla fonte, interessi e sanzioni per imposte dichiarate ma non versate, e l’agente della riscossione notificava la cartella di pagamento. La società impugnava l’atto e in primo grado otteneva l’esclusione di interessi, sanzioni e oneri di riscossione; in appello, però, la decisione veniva riformata nel senso di ritenere tali poste inefficaci nei confronti della procedura, sul presupposto che l’iscrizione a ruolo fosse avvenuta dopo l’ammissione alla procedura e che la cartella non fosse necessaria per evitare decadenze. Con il ricorso per cassazione l’Amministrazione deduceva violazione degli artt. 168 e 169 l.fall., sostenendo che la cartella non è atto dell’esecuzione forzata e quindi non è preclusa dalla procedura concorsuale; che l’obbligazione tributaria sorge con il presupposto d’imposta; e che, nel caso concreto, interessi e sanzioni derivavano dal mancato pagamento di imposte già dichiarate in epoca in cui la società era ancora in bonis. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo, precisando che, in amministrazione straordinaria, l’accertamento del passivo segue la disciplina del fallimento ma, quando il credito è devoluto alla giurisdizione tributaria quanto ad an e quantum, il giudice della procedura verifica solo concorsualità, collocazione e sufficienza della documentazione, restando vincolato all’accertamento sul credito compiuto dal giudice tributario. Ha poi affermato che le sanzioni per omesso pagamento di un debito d’imposta sorto prima della procedura sono dovute se il termine di pagamento era già scaduto al momento dell’ammissione, mentre nessuna colpevole inadempienza può essere imputata se il termine non era ancora scaduto; lo stesso vale per gli interessi, che seguono il credito principale e vanno quantificati in sede di insinuazione al passivo. Poiché il giudice d’appello non aveva accertato se, alla data del decreto di ammissione all’amministrazione straordinaria, il tributo fosse già scaduto e quindi esigibile, la sentenza è stata cassata con rinvio per nuovo esame.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e dell’agente della riscossione, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, affinché verifichi se, alla data del decreto di ammissione all’amministrazione straordinaria, il termine di pagamento delle imposte fosse già decorso; solo in tal caso sanzioni e interessi sono opponibili alla procedura e vanno ammessi al passivo, nei limiti della moneta concorsuale. È stata inoltre demandata al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
norma che consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e l’iscrizione a ruolo delle somme risultanti dovute.
base della trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato dalle parti e dal giudice di merito, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie, perché relativo al concordato preventivo.
richiamato dalle parti e dal giudice di merito, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie, perché relativo al concordato preventivo.
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 270 del 1999
rinvia, per l’accertamento del passivo nell’amministrazione straordinaria, agli artt. 93 e seguenti l.fall., sostituendo il commissario straordinario al curatore.
disciplinano l’accertamento del passivo richiamato anche per l’amministrazione straordinaria.
evocati come norme più pertinenti per il contesto concorsuale e per i limiti alla riscossione/accertamento dei crediti.
art. 366, primo comma, num. 4, c.p.c.
l’erroneo richiamo delle norme violate non determina inammissibilità se dagli argomenti del ricorso si individua chiaramente il thema decidendum.
richiamato per escludere la colpevole inadempienza quando il termine di pagamento non era ancora scaduto alla data di apertura della procedura.
Massime di principio
- Nell’amministrazione straordinaria, l’accertamento del passivo segue la disciplina del fallimento: il credito deve essere verificato nelle forme concorsuali, ma, se l’an e il quantum sono rimessi alla giurisdizione di un giudice speciale, il giudice della procedura resta vincolato a tale accertamento e può controllare solo la concorsualità del credito, la collocazione e l’idoneità della documentazione.
- Le sanzioni tributarie per omesso pagamento di un debito d’imposta sorto prima dell’apertura della procedura sono dovute se, alla data di apertura della procedura, il termine di pagamento era già scaduto; in tal caso l’imprenditore era già inadempiente e non può invocare le regole del concorso per escludere la sanzionabilità.
- Se il termine di pagamento del tributo non era ancora scaduto alla data di apertura della procedura concorsuale, non è configurabile una colpevole inadempienza imputabile né al debitore né agli organi della procedura, con conseguente non debenza della sanzione.
- Gli interessi moratori maturati su un’obbligazione tributaria sorta prima della procedura seguono il credito principale e vanno fatti valere e quantificati in sede di insinuazione al passivo, senza che la loro iscrizione a ruolo sia di per sé illegittima solo perché intervenuta dopo l’ammissione alla procedura.
- L’erronea indicazione delle norme violate non comporta inammissibilità del ricorso per cassazione quando dal complesso delle deduzioni sia comunque possibile individuare con precisione le regole di diritto effettivamente invocate.
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