Cassazione Penale, Ordinanza n. 19742/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Rimane così ferma la sentenza di condanna pronunciata in primo grado e confermata in appello per concorso formale tra i reati contestati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per concorso formale tra spendita di monete falsificate e truffa. Il ricorso articolava due censure: con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità penale, ma la Corte di cassazione ha rilevato che si trattava della mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello, prive di specificità e sostanzialmente apparenti; con il secondo motivo lamentava violazione di legge sull'applicazione del concorso formale di reati e sul trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che non dovesse riconoscersi il concorso tra i reati contestati e che la pena fosse stata mal commisurata. La Corte ha reputato entrambi i motivi manifestamente infondati, richiamando la giurisprudenza costante secondo cui tra truffa e spendita di monete falsificate non vi è rapporto di specialità, poiché la truffa richiede anche induzione in errore e atto di disposizione patrimoniale; quanto alla pena, ha ritenuto sufficiente la motivazione della corte territoriale, essendo stata irrogata una pena inferiore alla media edittale.
Norme richiamate
richiamato come base del concorso formale tra i reati contestati
fattispecie di spendita di monete falsificate coinvolta nel concorso formale
fattispecie di truffa; la Corte ribadisce che richiede artifici o raggiri, induzione in errore e atto di disposizione patrimoniale
usato per escludere un rapporto di specialità e quindi il concorso apparente di norme tra i reati
criterio di commisurazione della pena richiamato come implicito nella motivazione quando la pena è sotto la media edittale
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione è inammissibile quando il primo motivo si risolve nella mera riproposizione pedissequa delle censure già sollevate in appello, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla motivazione della sentenza impugnata.
- Tra il delitto di truffa e la spendita di monete falsificate è configurabile il concorso formale, perché le due fattispecie tutelano beni giuridici diversi e non sono in rapporto di specialità ex art. 15 c.p.
- Non sussiste concorso apparente di norme tra truffa e spendita di monete falsificate quando la truffa, oltre agli artifici o raggiri, richiede anche l'induzione in errore della vittima e un atto di disposizione patrimoniale, elementi ulteriori rispetto alla mera spendita della moneta falsa.
- In tema di trattamento sanzionatorio, quando la pena irrogata è inferiore alla media edittale, la motivazione può ritenersi sufficiente se il giudice richiama il criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione rafforzata è richiesta solo se la pena si discosta significativamente dal minimo edittale.
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