Cassazione Penale, Sentenza n. 26141/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che li ha confermati colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Leonardi: contesta l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, sostenendo che la distrazione si sarebbe esaurita con la cessione della Centropress alla Fonderia Mari (20/04/2016) e che il suo coinvolgimento nei successivi trasferimenti (fino alla Fusia, di cui era amministratore) non può essere considerato concorso postumo; deduce inoltre di non essere stato consapevole dell'intera operazione prima di una e-mail del 20/05/2016 e che il suo apporto si sarebbe limitato a un contratto con riserva di proprietà. Manganiello: contesta la valenza distrattiva della sua condotta per la congruità del prezzo e l'inattività della Centropress, nega il dolo concorsuale (non si sarebbe potuto desumere la volontà comune dal solo apporto a singoli segmenti negoziali), e impugna il rigetto della richiesta di sostituzione della pena ai sensi della legge n. 689/1981 come motivato inadeguatamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che sussistesse un piano unitario orchestrato da Renon e realizzato mediante una serie di passaggi coordinati (trasferimenti di sede, contratti di affitto, plurime cessioni) che integri concorso sinergico tra i partecipanti. Per Leonardi la Corte ha valutato la sua partecipazione anche se formale a un segmento (predisposizione società croate) come compresa nella strategia unitaria, anche alla luce delle comunicazioni via e-mail e di elementi probatori anteriori al primo trasferimento, così che il suo apporto è stato considerato consapevole e volontario nella finalità depauperativa. Ha inoltre chiarito che il patto di riservato dominio e il fatto che un trasferimento sia intervenuto dopo non escludono la valenza distrattiva quando l'operazione va letta unitariamente e quando i beni, nel periodo rilevante, sono sottratti alla disponibilità della fallita. Per Manganiello la Corte ha confermato che l'acquisto è stato fittizio (provvista fornita da Renon/Melting Group, prezzo vile) e che tali elementi, unitamente alla retrocessione di beni pignorati e alla consapevolezza dello stato di decozione della Centropress, dimostrano la natura distrattiva. Quanto alla richiesta di sostituzione della pena, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa dei giudici di merito basata sui criteri dell'art. 133 c.p., motivata sulla base del contributo all'operazione, la durata e l'assenza di remore, e dunque non sindacabile in cassazione.
Norme richiamate
Il concorso di persone richiede un accordo anteriore o coevo alla consumazione del reato; tuttavia un atto successivo del terzo può costituire concorso se posto in essere alla luce di un accordo intervenuto con l'intraneus in un momento anteriore, con consapevolezza della valenza depauperativa complessiva e volontà di contribuire.
I criteri previsti per la sostituzione della pena richiedono una valutazione discrezionale del giudice di merito (modalità del fatto, personalità del condannato, ecc.); la motivazione del diniego deve essere logica e coerente ma la valutazione resta insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente argomentata.
Norma richiamata in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva; la Corte ricorda l'onere del giudice di motivare l'eventuale diniego, ma conferma che la discrezionalità nella valutazione dei criteri sostanziali è riservata al giudice di merito.
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Sez. 5, n. 49499 del 05/07/2018; Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019; Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012; Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015; Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010; Sez. 2, n. 5989 del 22/11/2007; Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024
Richiamate per consolidare i principi: quando un terzo possa integrare concorso postumo (se vi era accordo antecedente), i parametri di valutazione della sostituzione della pena e la non sindacabilità delle valutazioni discrezionali di fatto da parte della Cassazione se adeguatamente motivate.
Massime di principio
- La valutazione della 'distrazione' deve considerare l'unitarietà dell'operazione economica: più atti separati nel tempo possono essere letti come un unico disegno distrattivo se esiste un progetto coordinato.
- Il concorso di persone (art. 110 c.p.) richiede un accordo antecedente o coevo alla consumazione; un atto formale postumo può comunque integrare concorso se è l'esecuzione di un accordo antecedente che dimostra la consapevolezza della finalità depauperativa.
- Comunicazioni scritte (e-mail, corrispondenza) e la prova di provvista finanziaria da parte del promotore dell'operazione sono elementi decisivi per dimostrare la consapevolezza, il coordinamento e la fittiziosità delle cessioni.
- La presenza di un patto di riservato dominio non impedisce di considerare sottratti alla disponibilità del fallito beni che, de facto, non sono più nella sua disponibilità economica e funzionale; dunque non esclude automaticamente la valenza distrattiva.
- Prezzi significativamente inferiori al valore e operazioni formalmente dissimulate (rivendite rapide, retrocessioni) sono indizi rilevanti di natura fittizia e di intenzione distrattiva.
- La richiesta di sostituzione della pena è valutata discrezionalmente dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; il rigetto è confermabile in cassazione purché la motivazione sia logica e coerente e tenga conto del contributo dell'imputato all'illecito e della sua personalità.
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