Cassazione Penale, Sentenza n. 42549/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/12/2021 che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione alle misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà, esecuzione della pena presso il domicilio). Il ricorrente deduce: (1) errore nel calcolo della pena residua, sostenendo che la parte riferita a reati ostativi è già stata integralmente espimata; (2) di avere presentato un'istanza per il riconoscimento della collaborazione con la giustizia, che renderebbe superabile l'ostatività.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia prodotto documentazione a sostegno delle deduzioni circa il calcolo della pena (non dimostrando che la pena residua per i reati ostativi fosse già espiata) e non abbia allegato gli atti che attesterebbero la richiesta e le prove della collaborazione (violazione del principio di autosufficienza). Il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente ritenuto che la parte ostativa fosse pari a sei anni e che, alla data del 16/12/2021, non fosse integralmente espiata. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Prevede l'onere del versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità non colpevole nella determinazione della causa; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò non ha però impedito l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Chi impugna una decisione che nega l'ammissione alle misure alternative per reati ostativi deve allegare documentazione probatoria che dimostri il calcolo della pena residua: sentenze che hanno inflitto le pene, conteggi dettagliati e attestazioni delle eventuali diminuzioni (liberazioni anticipate, esecuzioni parziali).
- In Cassazione vige il principio di autosufficienza: non si possono richiamare atti o memorie depositate in altri procedimenti senza allegarli; l'omissione di documenti decisivi comporta quasi sempre l'inammissibilità della doglianza per mancanza di prova.
- Per superare l'ostatività tramite la cosiddetta 'collaborazione', è necessario promuovere l'accertamento incidentale e produrre elementi formali che attestino la dichiarazione e la documentazione probante; semplice richiamo a una dichiarazione verbale non è sufficiente.
- Le contestazioni sul calcolo delle pene vanno fondate su elementi certi (testo delle sentenze, computi ufficiali) e non su mere deduzioni o correzioni non documentate; il giudice di merito può ritenere corretto il proprio conteggio in assenza di prove contrarie.
- In caso di inammissibilità del ricorso non per colpa nella determinazione della causa, restano comunque possibili sanzioni economiche (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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