Cassazione Civile, Ordinanza n. 27816/2025 del 18/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di euro 240.000, fondato su una fideiussione prestata a garanzia di un rapporto di conto corrente intestato a una società poi fallita. Il fideiussore proponeva opposizione sostenendo che la garanzia riguardasse un diverso rapporto di conto corrente, privo di saldo passivo. Il tribunale rigettava l’opposizione e confermava il decreto. In appello, il garante riproponeva il medesimo rilievo. La corte territoriale accoglieva l’appello e revocava il decreto, ritenendo decisivo che la banca non avesse depositato in secondo grado il fascicolo di parte con i documenti prodotti in primo grado: per tale omissione non era possibile verificare l’oggetto della fideiussione e il rapporto debitorio principale di riferimento. La banca ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c.: secondo la ricorrente, la corte d’appello aveva invertito il riparto dell’onere probatorio, poiché spettava all’appellante produrre o ripristinare in appello i documenti posti a base del gravame, anche mediante copia ex art. 76 disp. att. c.p.c.; pertanto, la mancata restituzione del fascicolo della controparte non poteva ricadere sulla parte che vi aveva fatto affidamento senza curarne la produzione in copia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che il giudizio di appello, quale impugnazione a critica vincolata, impone all’appellante l’onere di provare la fondatezza dei motivi di gravame e, se intende censurare la valutazione di documenti prodotti dall’altra parte in primo grado, deve estrarne copia e produrli in appello ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c. Ne consegue che l’appellante sopporta le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo avversario quando questo contenga documenti favorevoli non riprodotti in copia. Poiché la corte territoriale non ha applicato questo principio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
viene richiamato per censurare l’erronea distribuzione dell’onere della prova; l’onere di produrre i documenti posti a fondamento dell’impugnazione grava sull’appellante
consente all’appellante di farsi rilasciare copia degli atti del fascicolo delle altre parti per produrli in appello, quando intenda utilizzare documenti già prodotti in primo grado
art. 11797/2016
richiamata come precedente conforme sul dovere dell’appellante di riprodurre in appello i documenti su cui fonda il gravame
Cass. 21557/2018
richiamata come precedente conforme sul medesimo principio processuale
Cass. 40606/2021
richiamata come precedente conforme sul medesimo principio processuale
Cass. Sez. Un. 28498/2005
richiamata per affermare che l’appellante subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo della controparte se non produce in copia i documenti favorevoli
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, che ha natura di revisio prioris instantiae e non di nuovo giudizio pieno, l’appellante assume la posizione sostanziale di attore dell’impugnazione e deve dimostrare la fondatezza dei motivi dedotti.
- Chi censura in appello la valutazione di documenti prodotti dalla controparte in primo grado ha l’onere di riprodurre tali documenti nel fascicolo d’appello, anche mediante copia ex art. 76 disp. att. c.p.c.; in difetto, non può dolersi che il giudice d’appello non li abbia esaminati.
- La mancata restituzione del fascicolo di parte avversaria non trasferisce sull’altra parte o sul giudice l’onere di reperire i documenti: il rischio processuale della mancata produzione ricade sull’appellante che intenda fondare su quei documenti il proprio gravame.
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