Cassazione Penale, Sentenza n. 15267/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena a quattro anni e quattro mesi per il reato di peculato continuato. Il ricorso articolato in due motivi censura: 1) l'estensione illegittima della confisca (contestata per essere stata applicata a beni acquisiti anteriormente al periodo di illecito e per un valore molto superiore ai circa 30.000 euro illecitamente acquisiti nei anni 2021-2022), rilevando violazione del criterio di ragionevolezza temporale; 2) la duplicazione degli addebiti in relazione alla durata della condotta, sostenendo che i fatti contestati nel capo a) (5 ottobre - 18 novembre 2022) sono già compresi nel capo b) (periodo 2021-2022), con conseguente sovrapposizione e duplicazione degli addebiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, rilevando che le censure erano meramente reiterative di questioni già motivatamente respinte in primo grado. Sulla confisca, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi relativi alla cosiddetta "confisca allargata" (art. 240‑bis c.p.), precisando che non è richiesto il nesso di derivazione diretta e che la verifica deve svolgersi nel rispetto del principio di ragionevolezza temporale: nel caso concreto i giudici di merito hanno dato conto di evidenze patrimoniali a partire dal 2017 (coincidente con l'assegnazione all'ufficio TIAP) e di incrementi e versamenti in contanti incompatibili con i redditi dichiarati, giustificando l'estensione temporale della confisca. Quanto alla presunta duplicazione, la Cassazione ha condiviso la distinzione operata dalla Corte d'appello: il capo a) riguarda condotte documentate con videoriprese dal 5 ottobre al 18 novembre 2022, mentre il capo b) riguarda condotte documentate in via documentale dal gennaio 2021 al 5 ottobre 2022, con conseguente esclusione di sovrapposizione. Per l'inammissibilità del ricorso, il condannato è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen. (confisca allargata)
La confisca allargata non richiede il nesso di derivazione diretta dal reato; rilevano la disponibilità diretta o indiretta dei beni e la loro sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all'attività esercitata. La verifica deve comunque rispettare il criterio di ragionevolezza temporale per escludere beni acquisiti in epoca eccessivamente anteriore e estranei al reato.
art. 40-bis cod. pen. (richiamato nel testo)
Nel testo è citato come riferimento formale alla confisca in relazione alla condanna per peculato continuato; la decisione si incentra però sui principi sviluppati in sede di applicazione dell'art. 240-bis.
Norma processuale richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna al pagamento delle spese processuali e determinazione di una somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La confisca allargata ex art. 240-bis c.p. può colpire beni acquisiti anche in epoca anteriore al reato se sussiste una sproporzione tra patrimoni e redditi e vi sono elementi che indicano accumuli anomali collegabili temporalmente all'attività illecita; tuttavia occorre sempre valutare la ragionevolezza temporale per escludere beni chiaramente estranei al reato.
- L'assenza di un nesso diretto di derivazione dal singolo reato non esclude la confiscabilità nei reati "spia": la prova della sproporzione e della disponibilità (diretta o indiretta) è centrale.
- Per evitare che una censura sulla confisca abbia successo è importante proporre elementi concreti e specifici che dimostrino l'estraneità temporale o l'origine lecita dei beni (documentazione reddituale, fonti di reddito alternative, atti di acquisto giustificativi), non limitandosi a censure generiche.
- Sul tema della duplicazione di addebiti, i giudici possono ritenere non sovrapposte due imputazioni che si fondano su diverso materiale probatorio e su distinte porzioni temporali (es. fatti documentati mediante videoriprese in un arco e fatti ricostruiti documentalmente in un arco precedente), purché la distinzione sia logicamente e temporalmente motivata.
- In Cassazione censure generiche e reiterative di argomentazioni già esaminate dai giudici di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili: è quindi essenziale che il ricorso enunci motivi nuovi, specifici e ben circostanziati.
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