Cassazione Penale, Sentenza n. 35609/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto, da parte del Tribunale di Sorveglianza di Catania, dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. Contestava la mancata e insufficiente motivazione dell'ordinanza, in quanto il giudice si sarebbe limitato a richiamare la gravità dei reati in esecuzione (truffa, falsità in titolo di credito, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita, ricettazione, sostituzione di persona, estorsione, falsità ideologica) e l'esistenza di procedimenti pendenti, senza valutare la condotta tenuta dal condannato successivamente alla commissione dei reati e senza confrontarsi con la relazione personologica dell'UEPE di Catania e con le informazioni della Questura che indicavano l'assenza di pericolosità e il ripudio delle pregresse condotte deviate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata per motivazione apparente e carente. La Corte ha censurato il Tribunale di Sorveglianza per non avere considerato e valutato effettivamente gli elementi provenienti dall'UEPE e dalla Questura e per non aver esaminato adeguatamente la condotta successiva alla commissione dei reati, elemento essenziale ai fini del giudizio prognostico sull'affidamento in prova. Ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza (indirizzato nel dispositivo a Salerno), affinché siano presi in considerazione tutti gli elementi probatori e valutativa la presenza di segni di revisione critica e di elementi positivi di reinserimento sociale.
Norme richiamate
L'art. 47 ord. pen. è stato interpretato dalla Corte come norma che richiede, oltre alla considerazione della natura e gravità dei reati, una valutazione specifica della condotta tenuta dopo la commissione del reato. Per la concessione dell'affidamento in prova è necessario accertare non solo l'assenza di elementi negativi ma anche la presenza di elementi positivi e di un processo, anche solo avviato, di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante. Il giudice deve esaminare e valutare le relazioni degli organi di osservazione (UEPE, Questura), motivando puntualmente la rilevanza di tali elementi ai fini del giudizio prognostico.
Massime di principio
- Il giudice che decide sull'affidamento in prova deve motivare oltre la sola descrizione dei reati: è necessario valutare la condotta successiva del condannato e gli elementi di recupero presenti nel periodo post-delictum.
- Le relazioni dell'UEPE e le informazioni della Questura costituiscono elementi di giudizio che il giudice deve esaminare e valutare esplicitamente, anche se non è vincolato al loro contenuto; la motivazione non può eluderne il confronto.
- La prova di una 'revisione critica' delle condotte passate non richiede una trasformazione completa e definitiva: è sufficiente che dai rilievi osservativi emerga che il processo di revisione sia stato avviato.
- Una motivazione generica, limitata all'enumerazione dei reati e di procedimenti pendenti, è insufficiente e può comportare l'annullamento dell'atto e il rinvio per nuovo giudizio.
- Per il difensore è strategico curare l'acquisizione e la valorizzazione in atti delle relazioni UEPE e delle comunicazioni della Questura, evidenziando comportamenti positivi e segni di reinserimento per sostenere la richiesta di misure alternative.
- Per l'organo requirente o giudicante: se si ritiene sussistente pericolo di recidiva o carenza rieducativa, la decisione deve essere motivata con elementi concreti e riferimenti specifici ai documenti di osservazione e alle condotte successive.
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