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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2250/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per diffamazione (art. 595, comma 3 c.p.) dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale perché l'atto di appello presentato via PEC non risultava avere la sottoscrizione digitale riconosciuta dal sistema dell'ufficio. Il ricorrente ha dedotto che la firma digitale era stata effettivamente apposta e valida alla data del deposito (18/11/2020), producendo report di verifica da strumenti accreditati e chiedendo senza esito un'attestazione dal Tribunale; ha inoltre osservato che la sottoscrizione del sostituto processuale non esclude la legittimazione del proponente.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato l'inammissibilità per mancata sottoscrizione digitale e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli per il giudizio di impugnazione. La Corte ha statuito che, ai sensi dell'art. 24 d.l. 137/2020 (conv. legge 176/2020), le cause di inammissibilità sono tassative e la mera irregolarità o mancata rilevazione della firma digitale dal sistema dell'ufficio non equivale alla mancanza della sottoscrizione; se la paternità e l'integrità della firma possono essere dimostrate con altri mezzi, l'impugnazione non deve essere dichiarata inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 24 d.l. 28/10/2020 n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18/12/2020 n. 176)

    Introduce modalità emergenziali di deposito via PEC e prevede cause tassative di inammissibilità (comma 6-sexies). La Corte interpreta la causa di inammissibilità relativa alla mancanza della sottoscrizione digitale in modo letterale: essa riguarda la reale assenza della firma, non le mere irregolarità di verifica del sistema dell'ufficio.

  • art. 591 c.p.p.

    Norma generale sulle cause di inammissibilità delle impugnazioni: le cause introdotte dall'art. 24 d.l. 137 sono «ulteriori» e tassative, ma restano ferme le cause generali dell'art. 591.

  • art. 582 c.p.p. (menzionato nel contesto dell'art. 24, comma 6-ter)

    Richiamato per escludere alcune modalità di deposito fisico; l'art. 24, comma 6-ter disciplina deroghe e modalità particolari di trasmissione telematica dell'impugnazione.

  • Provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia del 9/11/2020

    Individua gli indirizzi PEC destinatari e le specifiche tecniche per il deposito informatico; tuttavia, le eventuali verifiche tecniche del sistema dell'ufficio non possono estendere le cause di inammissibilità oltre quelle tassativamente previste dalla legge.

Massime di principio

  • Le cause di inammissibilità previste dall'art. 24 d.l. 137/2020 sono tassative e vanno interpretate restrittivamente: la mera irregolarità tecnica nella verifica della firma digitale da parte dell'ufficio non equivale alla mancanza della sottoscrizione.
  • Se la firma digitale è effettivamente apposta e la paternità dell'atto può essere dimostrata tramite report di verificatori accreditati o altre attestazioni, l'appello non deve essere dichiarato inammissibile per questo motivo.
  • In caso di contestazione sulla validità della firma digitale, è opportuno conservare e produrre tempestivamente report di verifica e, se possibile, richiedere formalmente l'attestazione dall'ufficio destinatario del deposito.
  • Le difformità tecniche fra diversi sistemi di verifica non devono automaticamente precludere il riesame di un'impugnazione: il giudice deve accertare se si tratta di mera irregolarità o di reale assenza della sottoscrizione.
  • Per ridurre rischi processuali, gli avvocati devono usare formati e modalità tecniche conformi alle specifiche del provvedimento del Direttore Generale (PEC registrata nel Registro generale, firma con formati riconosciuti come CAdES, ecc.) e conservare prove della validità della firma al momento del deposito.

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