Cassazione Penale, Sentenza n. 11006/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per ricettazione di un'autovettura provento di furto. Il ricorrente contestava il travisamento delle prove (sosteneva di non aver avuto possesso diretto dell'auto, essendo stato trovato solo nei pressi del veicolo e non al suo interno; i guanti e i cacciaviti sarebbero appartenuti ai soli coimputati), la mancata applicazione dell'attenuante di particolare tenuità (l'auto era stata restituita al proprietario dopo dieci giorni), il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la valutazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto insoddisfacente la censura sul travisamento della prova, considerando idonei e coerenti gli elementi indiziari valutati da primo e secondo grado (presenza insieme ai coimputati vicino all'auto rubata, comportamento dei coimputati alla vista dei carabinieri, abbandono in supermercato di guanti e cacciaviti corrispondenti agli strumenti rinvenuti nell'auto, dichiarazioni contraddittorie dei coimputati, assenza di spiegazioni plausibili). Ha inoltre considerato irrilevante ai fini dell'attenuazione il fatto che l'auto sia stata restituita dopo giorni, trattandosi di reato istantaneo e di valore compatibile con la fattispecie piena; ha confermato il diniego delle attenuanti generiche sulla base di elementi della personalità e del comportamento processuale; ha ritenuto congrua la pena, fissata poco sopra il minimo edittale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione), comma 2
secondo comma dell'art. 648 cod. pen.
La Corte ha ritenuto non applicabile la fattispecie attenuata: la ricettazione è reato istantaneo e la successiva restituzione dell'auto non muta la configurazione del reato, soprattutto dato il valore del bene (circa 15.000 euro) e l'assenza di elementi che collegassero il ricorrente alla restituzione
art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche basandosi su uno o più elementi ritenuti prevalenti (personalità, entità e modalità del reato, comportamento processuale); non è necessario confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive quando queste risultino logicamente incompatibili con la decisione
art. 125 cod. pen., comma 3 (motivazione della determinazione della pena)
art. 125, comma 3, cod. pen.
Quando la pena resta nei pressi dei minimi edittali il giudice adempie all'obbligo motivazionale anche con formule sintetiche (es. "pena congrua") richiamando la gravità del fatto e la personalità del reo
principio giurisprudenziale sulla "doppia conformità" delle decisioni di merito
Cass. pen., sez. 2, n. 1309/1993; sez. 3, n. 13926/2011; sez. 4, n. 4060/2013
Quando primo e secondo grado formulano decisioni conformi, le rispettive motivazioni si integrano e limitano la sindacabilità in Cassazione del vizio di travisamento della prova: quest'ultimo è deducibile solo se l'errore è macroscopico o se l'appello ha richiamato prove non valutate in primo grado
Massime di principio
- La mera presenza vicino a un veicolo provento di furto può concorrere, insieme ad altri elementi indiziari (comportamento dei coimputati, strumenti atti allo scasso corrispondenti a quelli rinvenuti nel veicolo, dichiarazioni contraddittorie), a dimostrare il possesso e la consapevolezza della provenienza illecita.
- Quando le motivazioni di primo e secondo grado sono conformi, la Corte di Cassazione limita il controllo sul merito: il ricorso per travisamento della prova richiede l'evidenza di un errore macroscopico o l'indicazione di dati probatori non esaminati.
- La restituzione del bene rubato dopo alcuni giorni non è di per sé sufficiente a qualificare il fatto come di particolare tenuità o ad applicare la fattispecie attenuata, specie se il reato è istantaneo e il valore del bene è consistente.
- Il giudice di merito non è obbligato a confutare dettagliatamente tutte le deduzioni difensive; è sufficiente una motivazione logica e adeguata che tenga presente i fatti decisivi: deduzioni incompatibili con la decisione si considerano implicitamente respinte.
- Per la determinazione della pena, se questa resta nei pressi del minimo edittale, motivazioni sintetiche che richiamino gravità del fatto e personalità del reo sono generalmente ritenute sufficienti.
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