Sentenza n. 602/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 10515/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su elementi ritenuti indicativi di pericolo per la sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego ministeriale di cittadinanza adottato il 12 settembre 2018. In primo grado e in appello sono stati dedotti carenza di istruttoria, carenza e insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, violazione di legge e violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. L'interessato ha contestato che l'Amministrazione avesse valorizzato, quali elementi ostativi, la partecipazione a un evento religioso e spirituale, modifiche dello stile di vita e dell'abbigliamento e generici contatti con individui emersi in procedimenti penali riguardanti il radicalismo islamico. Ha negato di avere avuto contatti con soggetti attenzionati o imputati per reati connessi alla sicurezza nazionale, di essere stato coinvolto in procedimenti penali per radicalismo islamico e di essere stato consapevole dei legami contestati. Ha inoltre dedotto che alcuni partecipanti all'evento religioso indicato dall'Amministrazione avevano successivamente ottenuto la cittadinanza italiana e ha lamentato l'omessa considerazione del proprio inserimento sociale e della buona condotta. Quanto all'art. 10-bis, ha sostenuto che avrebbe dovuto ricevere il preavviso di rigetto e poter presentare osservazioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che il potere di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, quando sono coinvolte ragioni di sicurezza della Repubblica, è latamente discrezionale e informato a criteri di cautela e precauzione, sulla base anche di informazioni riservate acquisite dagli organi di sicurezza. In tale ambito l'obbligo di motivazione è attenuato: il diniego deve consentire di comprendere l'iter logico seguito dall'Amministrazione, ma non deve indicare analiticamente tutte le fonti, i fatti accertati, le valutazioni interne, l'identità dei soggetti controindicati o gli elementi la cui divulgazione possa compromettere l'attività preventiva e investigativa. Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta congrua non per la partecipazione a riti religiosi o per le modifiche delle abitudini di vita, ma per la contiguità dell'appellante con individui emersi in procedimenti penali incentrati sul radicalismo islamico; tale elemento è stato considerato idoneo a integrare un pericolo attuale e concreto per la sicurezza dello Stato e a giustificare la valutazione negativa di compatibilità tra l'interesse privato e quello nazionale. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché non è esigibile l'ostensione anticipata di motivazioni riservate e l'appellante non ha indicato quali specifici apporti conoscitivi avrebbe potuto fornire se fosse stato preavvisato del rigetto. Le spese del grado sono state compensate in ragione della particolare natura delle questioni.
Norme richiamate
Nei dinieghi di cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza della Repubblica, l'obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento consente di comprendere l'iter logico seguito dall'Amministrazione, senza necessità di indicare tutte le fonti e i fatti accertati o di divulgare informazioni riservate.
Il preavviso di rigetto non comporta l'ostensione anticipata di motivazioni e informazioni riservate attinenti alla sicurezza dello Stato; la censura relativa alla sua omissione è infondata anche quando l'interessato non dimostri quali concreti apporti conoscitivi avrebbe potuto fornire.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.
Massime di principio
- Il diniego della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica costituisce esercizio di un potere altamente discrezionale, di natura politico-amministrativa, informato a criteri di cautela e precauzione e diretto a valutare la compatibilità dell'inserimento dello straniero nella collettività nazionale con l'interesse pubblico alla sicurezza.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informazioni riservate degli organi di sicurezza, l'obbligo di motivazione è attenuato: è sufficiente che il provvedimento renda comprensibile il percorso logico della decisione, senza dover indicare analiticamente tutte le fonti informative, i fatti accertati, le valutazioni interne o l'identità dei soggetti controindicati, se tale divulgazione può compromettere l'attività preventiva o investigativa.
- La contiguità del richiedente con individui emersi in procedimenti penali concernenti il radicalismo islamico può costituire, se ritenuta attuale e concreta dall'Amministrazione sulla base delle informazioni disponibili, elemento sufficiente a fondare il giudizio negativo di compatibilità con la sicurezza dello Stato, senza necessità di divulgare le fonti informative o l'identità dei soggetti controindicati.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza fondato su ragioni riservate di sicurezza, l'omissione del preavviso di rigetto non determina l'illegittimità del diniego quando l'ostensione anticipata delle informazioni comprometterebbe la segretezza delle attività di sicurezza e l'interessato non indichi quali concreti elementi conoscitivi avrebbe potuto apportare.
- La valutazione negativa in materia di cittadinanza per ragioni di sicurezza non preclude in assoluto la riproposizione della domanda sulla base di eventuali elementi successivi favorevoli, trattandosi di una valutazione riferita alla situazione esistente al momento della decisione.
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