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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19543/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure manifestamente infondate e reiterative rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 24/10/2024. Il ricorso deduceva, in sintesi, l'inutilizzabilità della relazione da cui sarebbe stata desunta la provenienza illecita dei pezzi di ricambio dell'autovettura; veniva inoltre contestato il diniego della perizia richiesta dalla difesa. Con memoria difensiva depositata per l'udienza venivano reiterate doglianze in punto di inutilizzabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo reiterativo e manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato in modo decisivo la deposizione del teste verbalizzante, dalla quale emergeva l'abbinamento dei pezzi di telaio alla vettura oggetto di precedente furto; conseguentemente ha giudicato manifestamente infondata anche la richiesta di perizia e, per riflesso, le ulteriori doglianze sulla inutilizzabilità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le doglianze di legittimità che si limitano a reiterare questioni già affrontate e motivate in appello, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi, sono suscettibili di essere dichiarate inammissibili.
  • La deduzione di inutilizzabilità di un elemento conoscitivo non è fondata quando la decisione di merito risulti sorretta da un autonomo e decisivo compendio probatorio, specie se costituito da testimonianza ritenuta dirimente.
  • La richiesta di perizia può essere ritenuta manifestamente infondata quando gli elementi probatori già acquisiti consentano di accertare il fatto controverso senza necessità di ulteriori accertamenti tecnici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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