Cassazione Civile, Ordinanza n. 10727/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da un condominio avverso una cartella esattoriale relativa al pagamento del COSAP per l'anno 2008. Il giudice di merito aveva accolto l'opposizione, ritenendo che, poiché il COSAP è un canone di natura non tributaria e patrimoniale, l'iscrizione a ruolo e la riscossione coattiva potessero avvenire solo in presenza di un titolo avente efficacia esecutiva, non essendo sufficiente il mero avviso di liquidazione. Roma Capitale ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/1999 e della normativa correlata: secondo l'ente, il credito avrebbe natura pubblicistica e la riscossione coattiva delle entrate degli enti pubblici dovrebbe avvenire mediante ruolo, che costituisce esso stesso titolo esecutivo, senza necessità di un previo titolo esecutivo distinto; inoltre la procedura costituirebbe una semplificazione che evita la notifica della cartella di pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello, ritenendo infondato il motivo: l'entrata per occupazione abusiva di suolo pubblico e il canone COSAP hanno natura patrimoniale e privatistica, non tributaria; per le entrate aventi causa in rapporti di diritto privato, l'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999 consente l'iscrizione a ruolo solo quando il credito risulti da un titolo avente efficacia esecutiva. Poiché nel caso concreto tale titolo mancava, la riscossione coattiva non era legittima. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 17 e 18, d.lgs. n. 46/1999
disciplinano la riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo, ma non consentono di prescindere dal titolo esecutivo quando il credito deriva da rapporti di diritto privato.
per le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato, l'iscrizione a ruolo è possibile solo quando il credito risulti da un titolo avente efficacia esecutiva.
il richiamo al ruolo come titolo esecutivo non si estende alle entrate di diritto privato considerate nella decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta l'obbligo per la parte soccombente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le entrate patrimoniali della pubblica amministrazione, anche quando collegate all'occupazione di suolo pubblico e qualificate regolamentarmente come indennitarie o canoni, non assumono natura tributaria per il solo fatto di essere riscosse da un ente pubblico.
- Per le entrate derivanti da rapporti di diritto privato, la riscossione coattiva mediante ruolo presuppone che il credito sia già assistito da un titolo avente efficacia esecutiva; in difetto, l'iscrizione a ruolo è illegittima.
- Il ruolo non può essere automaticamente equiparato a titolo esecutivo per tutte le entrate pubbliche, poiché tale equiparazione opera nei limiti previsti dalla disciplina speciale e non si estende alle entrate di natura privatistica.
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