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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35671/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Torino del 20 dicembre 2021, relativa al reato di detenzione ai fini di spaccio di Kg 1,136 di hashish. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 581 c.p.p., contestando la quantificazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche (sostenendo di essere il fornitore dei venditori al dettaglio) e chiedendo una rivalutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'atto di appello fosse generico e non avesse indicato profili specifici di errore di diritto rispetto alla motivazione motivata del giudice di primo grado; ha inoltre rilevato che le ammissioni del ricorrente e gli elementi oggettivi rendevano infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per valutare l'ammissibilità dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto il motivo di appello generico e quindi inammissibile ai sensi della disciplina sull'impugnabilità e sui requisiti delle impugnazioni

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 1

    Richiamato come parte della disciplina procedurale concernente le impugnazioni e la declaratoria di inammissibilità; la Corte lo ha applicato nel quadro della valutazione dell'impugnazione come manifestamente infondata

  • art. 592 cod. proc. pen.

    Norma richiamata unitamente alle precedenti nell'ambito della declaratoria di inammissibilità e delle conseguenze processuali (condanna per spese e ammenda)

Massime di principio

  • Un appello che si limiti a censure generiche sulla "severità" della pena è spesso inammissibile se il giudice di primo grado ha motivato specificamente la quantificazione della pena.
  • Per ottenere l'annullamento o la riforma della determinazione della pena occorre indicare profili precisi di errore di diritto o di inesattezza della valutazione probatoria, non una mera richiesta di rivalutazione.
  • La deduzione di circostanze attenuanti generiche richiede di mostrare elementi concreti che il giudice non abbia valutato o che siano stati erroneamente interpretati; affermazioni che comportino invece l'ammissione di responsabilità o evidenzino una partecipazione significativa possono indebolire la richiesta di attenuanti.
  • Se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o meramente generico, si rischiano non solo le spese processuali ma anche sanzioni economiche (ammenda) a favore della Cassa delle ammende.
  • In situazioni analoghe è preferibile, prima di proporre impugnazione, predisporre un atto motivato che individui specifici errori di diritto o di valutazione probatoria, eventualmente supportati da documenti o elementi nuovi non considerati, per evitare la declaratoria di inammissibilità per genericità.

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