Cassazione Penale, Ordinanza n. 06155/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e, per effetto dell'inammissibilità, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti da tre imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 10/05/2024. Dal testo emerge che i ricorsi investivano esclusivamente la determinazione della pena. La Corte rileva però che, nelle sentenze rese ex art. 599-bis c.p.p., sono inammissibili i ricorsi che deducano motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi attinenti alla quantificazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione, cioè in una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Sulla base di tale principio i ricorsi vengono ritenuti inammissibili.
Norme richiamate
nelle sentenze pronunciate ai sensi di tale norma non sono proponibili ricorsi fondati su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e su vizi della sola determinazione della pena che non integrino illegalità della sanzione
il mancato esame delle condizioni per il proscioglimento non è deducibile come motivo di ricorso nelle sentenze ex art. 599-bis c.p.p. secondo il principio richiamato dalla Corte
dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la pronuncia con ordinanza e la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso sentenze pronunciate ex art. 599-bis c.p.p. non sono deducibili motivi già rinunciati, né la mancata verifica delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., né censure sulla mera quantificazione della pena se non si traducano in una sanzione illegale.
- Il vizio relativo alla pena è scrutinabile in cassazione solo quando la sanzione inflitta esorbiti dai limiti legali o sia diversa da quella prevista dalla legge; la mera contestazione della misura, in sé considerata, non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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