Cassazione Penale, Ordinanza n. 31958/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice esecuzione)
La controversia
La sentenza riguarda una richiesta di rideterminazione della pena, proposta in sede esecutiva da un condannato nei confronti della pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.300 di multa inflitta con sentenza irrevocabile del Tribunale di Perugia per furti aggravati in abitazione. L'istanza era fondata sull'assunto che la pena fosse illegale, perché nella motivazione il giudice della cognizione avrebbe dichiarato di voler assumere come base il minimo edittale, ma avrebbe in concreto utilizzato una pena base superiore a quella effettivamente corrispondente al minimo previsto all'epoca dei fatti. Il Tribunale di Napoli Nord, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta ritenendo intangibile il giudicato. Con il ricorso per cassazione si censurava questa conclusione, sostenendo che la pena sarebbe stata illegale e quindi emendabile in executivis.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il presupposto del ricorso e ha affermato che non integra una pena illegale, deducibile davanti al giudice dell'esecuzione dopo il passaggio in giudicato, la determinazione della pena in misura superiore alla media edittale in mancanza di adeguata motivazione. Tale vizio attiene alla motivazione della sentenza di cognizione e deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, non in sede esecutiva. Per questo il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esimenti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Non configura pena illegale, deducibile davanti al giudice dell'esecuzione dopo il passaggio in giudicato, la determinazione della pena in misura superiore alla media edittale in assenza di adeguata motivazione.
- Il difetto di motivazione nella scelta della pena base costituisce un vizio della sentenza di cognizione e deve essere dedotto con i mezzi di impugnazione ordinari, non mediante incidente di esecuzione.
- Il giudicato penale non può essere riaperto in sede esecutiva per correggere vizi motivazionali della determinazione della pena, quando la pena applicata rientri nei limiti legali edittali.
Come è indicizzato
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