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Ordinanza

Ordinanza n. 1038/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, di reiezione del ricorso di primo grado, nonché provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 1114/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia e dell’esecutività dei provvedimenti amministrativi contestati in primo grado. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di merito dell’appello, limitandosi a rilevare che la controversia riguarda questioni analoghe a quelle già esaminate dalla Sezione in precedenti ordinanze cautelari e che tali questioni necessitano di un sollecito approfondimento nel merito, a cognizione piena.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, richiamando integralmente il percorso motivazionale delle precedenti ordinanze rese su questioni analoghe. Ha ritenuto opportuno, nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti, mantenere integra la situazione esistente fino alla decisione nel merito, fissata per il 24 settembre 2026. Sono stati quindi sospesi sia l’esecutività della sentenza appellata sia gli effetti e l’esecutività dei provvedimenti amministrativi impugnati in primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda cautelare proposta in appello; l’ordinanza ne dispone l’accoglimento.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento nel merito a cognizione piena, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza appellata e degli atti impugnati in primo grado per preservare integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.
  • La coerenza della fattispecie con precedenti ordinanze cautelari rese dalla stessa sezione su questioni analoghe può giustificare il richiamo al medesimo percorso motivazionale e l’adozione di una misura cautelare uniforme.
  • Il bilanciamento cautelare può condurre alla sospensione degli effetti dell’atto anche in assenza di una definizione anticipata della fondatezza dei motivi di merito, quando sia necessario evitare modificazioni della situazione giuridica o fattuale nelle more della cognizione piena.
  • La concessione della tutela cautelare non anticipa la decisione definitiva sulla legittimità degli atti, qualora il giudice rimetta l’approfondimento delle questioni all’udienza pubblica di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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