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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43722/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla durata della sospensione della patente di guida e ha rinviato al Tribunale di Bergamo perché determini correttamente la durata della sanzione amministrativa accessoria applicando il cumulo materiale delle durate previste per ciascun reato (somma delle misure minime), fermo resto il resto della sentenza.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rilevando che il giudice di merito non ha effettuato il cumulo materiale delle durate previste per ciascuna delle due violazioni del codice della strada (art. 186 e art. 187 c.d.s.), applicando invece una durata complessiva inferiore rispetto alla somma minima delle singole sospensioni.

Norme richiamate

  • D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    art. 186 (infractions per guida in stato di ebbrezza), art. 187 (guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti), con riferimento alle durate minime e massime della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente

    Le durate previste per la sospensione della patente, quando ricorrono più violazioni che comportano la stessa sanzione accessoria, devono essere cumulate materialmente; il giudice penale deve determinare la durata complessiva sommando i periodi previsti per ciascun illecito

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 8

    Tale norma, che riguarda la determinazione delle sanzioni amministrative proprie, non è applicabile alle sanzioni amministrative accessorie disposte in una sentenza penale di condanna; pertanto non può essere usata per evitare il cumulo materiale

  • Codice penale, art. 81

    La disciplina del cumulo giuridico delle pene penali di cui all'art. 81 c.p. non si applica alle sanzioni amministrative accessorie connesse a condanne penali; quindi non può giustificare una riduzione della durata complessiva della sospensione della patente

Massime di principio

  • Se un soggetto è condannato per più violazioni del codice della strada che comportano la sanzione accessoria della sospensione della patente, il giudice deve sommare materialmente i periodi di sospensione previsti per ciascun reato per determinare la durata complessiva
  • Le norme sulle sanzioni amministrative proprie (es. art. 8 L. 689/1981) non si applicano alle sanzioni amministrative accessorie disposte in una sentenza penale
  • La disciplina penale del cumulo delle pene (art. 81 c.p.) non è utilizzabile per modulare le sanzioni amministrative accessorie; queste seguono regole autonome
  • In caso di errore nella determinazione della durata di una sanzione accessoria, la Corte di Cassazione può annullare la parte della sentenza relativa alla sanzione e rinviare al giudice di merito per ricalcolare la durata conformemente al cumulo materiale
  • Nel calcolo della durata complessiva, se le singole sospensioni sono applicate nel minimo, la somma delle misure minime costituisce la durata minima complessiva da applicare (es.: 6 mesi + 12 mesi = 1 anno e 6 mesi)

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