Ordinanza n. 3011/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 3206/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso di primo grado contro il provvedimento comunale di revoca/decadenza
Esito
Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune e la società concessionaria hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Campania n. 3206/2026; il Comune ha inoltre chiesto in via incidentale la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Dal testo emerge che la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso proposto contro un provvedimento comunale di revoca/decadenza. Non sono indicati gli specifici motivi di appello né le censure dedotte in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, le esigenze pubblicistiche poste a fondamento del provvedimento di revoca/decadenza prevalessero, allo stato, sugli interessi dell'appellata, di carattere eminentemente economico. Ha quindi sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza del TAR impugnata e confermato l'udienza di merito già fissata per il 3 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; il giudice ha accolto l'istanza e sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado può essere disposta quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, le esigenze pubblicistiche sottese al provvedimento amministrativo controverso prevalgano, allo stato del giudizio, su interessi privati aventi natura prevalentemente economica.
- L'accoglimento della tutela cautelare in appello, con sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, non definisce il merito della controversia, che resta devoluto all'udienza già fissata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 1620/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 337/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 338/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 339/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 340/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 lug 2026Ordinanza n. 341/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →