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Ordinanza

Ordinanza n. 3011/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 3206/2026.

Giustizia amministrativa202605772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso di primo grado contro il provvedimento comunale di revoca/decadenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune e la società concessionaria hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Campania n. 3206/2026; il Comune ha inoltre chiesto in via incidentale la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Dal testo emerge che la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso proposto contro un provvedimento comunale di revoca/decadenza. Non sono indicati gli specifici motivi di appello né le censure dedotte in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, le esigenze pubblicistiche poste a fondamento del provvedimento di revoca/decadenza prevalessero, allo stato, sugli interessi dell'appellata, di carattere eminentemente economico. Ha quindi sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza del TAR impugnata e confermato l'udienza di merito già fissata per il 3 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare proposta in appello; il giudice ha accolto l'istanza e sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado può essere disposta quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, le esigenze pubblicistiche sottese al provvedimento amministrativo controverso prevalgano, allo stato del giudizio, su interessi privati aventi natura prevalentemente economica.
  • L'accoglimento della tutela cautelare in appello, con sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, non definisce il merito della controversia, che resta devoluto all'udienza già fissata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcessioni e partenariato pubblico-privato
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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