Cassazione Penale, Ordinanza n. 26375/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva rideterminato la pena, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., per due imputati già condannati per rapina aggravata e lesioni; per uno di essi anche per tentata violenza privata, e per l'altro anche per una contravvenzione in materia di armi. Contro tale sentenza i difensori hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ricorso denunciava l'errata qualificazione giuridica dei fatti. Il secondo ricorso deduceva la mancanza di motivazione della sentenza di appello sul trattamento sanzionatorio, assumendo che la pena non fosse stata contenuta nel minimo edittale e che la decisione non esplicitasse i passaggi logici della determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, in presenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e di rinuncia ai motivi di impugnazione, il giudice d'appello deve motivare soltanto in relazione alla pena concordata, mentre restano preclusi i profili relativi alla responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti, non più devoluti. Conseguentemente, le censure dei ricorrenti erano dirette contro questioni ormai coperte da rinuncia processuale e quindi non esaminabili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La reintroduzione del patteggiamento in appello comporta che, quando l'imputato rinuncia ai motivi di gravame e concorda la pena, la cognizione del giudice e il controllo di legittimità restano limitati ai profili non rinunciati, con motivazione richiesta solo sulla pena.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando ne ricorrano i presupposti.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È richiamato come precedente istituto analogo, non più vigente, da cui la giurisprudenza aveva già tratto il principio sulla limitazione della motivazione al solo trattamento sanzionatorio.
Ha reintrodotto il cd. patteggiamento in appello mediante il nuovo art. 599-bis c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione determina una preclusione processuale che impedisce di dedurre in cassazione censure su responsabilità, qualificazione giuridica e altri profili non più devoluti.
- Quando l'imputato concorda la pena in appello e rinuncia ai motivi, il giudice d'appello è tenuto a motivare solo sul trattamento sanzionatorio concordato, non anche sui capi coperti dalla rinuncia.
- Le censure di legittimità che investono questioni già precluse dalla rinuncia processuale sono inammissibili, poiché il giudizio di cassazione non può riesaminare ciò che non è più oggetto di devoluzione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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