Cassazione Penale, Sentenza n. 49738/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del condannato impugnava la decisione che aveva confermato la condanna per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, deducendo plurimi "errori di fatto" rilevati ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. Le censure riguardavano in particolare: la valutazione delle intercettazioni (in specie la conversazione del 13/9/2015 e quella del 22/5/2016), la presunta circolarità e non attendibilità delle dichiarazioni riferite tramite Vartolo, il travisamento del senso di alcune captazioni e la mancata considerazione di questioni difensive nella vicenda Martano (ad es. la mancata ricezione di doni e l'assenza di coinvolgimento del ricorrente nelle attività di verifica). Si denunciava altresì omissione di motivazione e vizi percettivi nella lettura degli atti da parte della Corte di Cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti: la Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente attengano essenzialmente a valutazioni probatorie e a critiche di merito (errata valutazione delle intercettazioni, affidabilità della chiamata in correità di Vartolo, ecc.), profili che non rientrano nell'ambito correttivo del rimedio straordinario per errore di fatto previsto dall'art. 625-bis c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza impugnata riportava e motivava le censure sollevate, e che non sono emerse sviste percettive decisive o omissioni materiali tali da configurare l'errore di fatto. Perciò il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (la sentenza riprodotta nel fascicolo riporta la formula "somma di euro tre" ma il testo è troncato).
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Lo strumento è limitato agli "errori di fatto" intesi come errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbiano influito decisivamente sulla decisione; non è utilizzabile per correggere normali errori di valutazione probatoria o di giudizio, né per errori di diritto o interpretazioni normative.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
richiamo a pronunce Sez. U (es. n. 37505/2011; n. 16103/2002; n. 18651/2015)
I principi consolidati richiamati chiariscono i confini dell'istituto: l'errore di fatto deve consistere in una percezione falsata delle risultanze processuali; sono esclusi gli errori di interpretazione normativa, gli errori di valutazione del merito probatorio e le omissioni di motivazione che non siano manifestamente dovute a una "svista materiale" che abbia determinato inevitabilmente un diverso esito del giudizio.
Principi di completezza, correttezza e logicità della motivazione (giurisprudenza)
La Corte ha valutato che la motivazione della sentenza impugnata rispettava i principi di completezza, correttezza e logicità: i motivi di doglianza erano esaminati e la ricostruzione probatoria risultava supportata da più elementi (dichiarazioni coimputati, riscontri bancari, intercettazioni).
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. è ammissibile solo per errori percettivi chiari, materiali e immediatamente rilevabili dagli atti che abbiano inciso decisivamente sulla decisione; non è strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito.
- Se le critiche riguardano l'apprezzamento dell'affidabilità delle intercettazioni, la portata indiziante di conversazioni o la valutazione della chiamata in correità, tali contestazioni devono essere proposte con i mezzi ordinari di impugnazione (appello o ricorso per cassazione ordinario), non con il rimedio straordinario per errore di fatto.
- Per sostenere un errore di fatto occorre dimostrare che vi sia stata una vera e propria svista materiale della Corte (ad es. omissione di lettura di un motivo con comprovabile nesso causale tra omissione e diverso esito della decisione), non una diversa interpretazione delle risultanze processuali.
- Nelle impugnazioni è utile distinguere con chiarezza le doglianze di diritto dalle doglianze di fatto e dalle critiche di merito: il contenuto dell'impugnazione deve essere tarato sul rimedio scelto e dimostrare la natura percettiva dell'errore quando si adduce l'art. 625-bis.
- Quando si censura la motivazione della corte, conviene indicare puntualmente quale passaggio motivazionale sarebbe stato omesso o viziato da svista materiale e spiegare il nesso causale tra tale omissione e la decisione impugnata, al fine di non incorrere nell'inammissibilità per motivo non consentito.
- In pratica difensiva: documentare e puntare su elementi oggettivi e immediatamente riscontrabili negli atti (ad es. trascrizioni integrali non considerate, documenti non letti) per sostenere un errore percettivo; altrimenti predisporre un ricorso ordinario con argomentazioni sulla valutazione probatoria.
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