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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38848/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di evadere l'imposta. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 108 c.p.p., lamentando che all'udienza di appello non fosse stato disposto il differimento del procedimento richiesto dal nuovo difensore, il quale aveva ricevuto gli atti solo tre giorni prima. Con il secondo e il terzo motivo ha contestato la conferma della colpevolezza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che mancasse una documentazione di formale rapporto di lavoro e che la ricostruzione della Corte territoriale fosse illogica. Con il quarto motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che il giudice di merito avesse valorizzato elementi non decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la dedotta nullità processuale non era stata tempestivamente eccepita e, comunque, dagli atti risultava che il difensore era stato nominato oltre un mese prima dell'udienza, sicché non vi era il presupposto del lamentato differimento. I motivi sulla responsabilità sono stati reputati inammissibili e manifestamente infondati poiché miravano a una rivalutazione del merito, senza individuare specifici travisamenti, mentre la sentenza impugnata aveva logicamente ricostruito un rapporto lavorativo di fatto e valorizzato il flusso di bonifici privi di causale come indice del dolo di evasione. Anche la censura sulle attenuanti generiche è stata respinta, poiché la Corte di appello aveva motivato il diniego richiamando l'assenza di elementi positivi e i precedenti penali, incluso un precedente specifico per il medesimo reato, indice di persistente inosservanza degli obblighi fiscali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice relativa all'omessa presentazione della dichiarazione ai fini dell'evasione fiscale; la Corte conferma che la condotta integra il reato quando la mancata dichiarazione è finalizzata a evadere l'imposta sui redditi.

  • art. 108 cod. proc. pen.

    La richiesta di differimento per cambio difensore deve essere tempestivamente formulata; la relativa nullità, qualificata come nullità generale a regime intermedio, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende nei casi di inammissibilità del ricorso, secondo la valutazione della Corte.

Massime di principio

  • La nullità processuale a regime intermedio deve essere eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto asseritamente viziato; se non viene dedotta tempestivamente, non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione.
  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del compendio probatorio o una diversa valutazione del merito, se la sentenza impugnata ha fornito una motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • Nel reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini evasivi, il dolo può essere desunto anche da elementi fattuali sintomatici, come la percezione sistematica di somme senza causale e in assenza di documentazione giustificativa del rapporto sottostante.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali, specie se specifici e indicativi di una persistente inclinazione a violare la legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile quando non evidenzi specifici travisamenti delle emergenze processuali, ma si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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