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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06099/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., censurandola per errore di diritto e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.). Contestava che il Tribunale avesse ritenuto decisivo, per l'assoluzione, il fatto che non fosse accertato "chi abbia effettivamente utilizzato la carta" su cui era stato accreditato il profitto della truffa, senza valutare che l'intestatario della carta Postepay che riceve l'accredito debba essere considerato, salvo prova contraria, destinatario e beneficiario del pagamento e potenziale concorrente nel reato. Il ricorso ha inoltre richiamato la possibilità di impugnare le sentenze di proscioglimento prevista dalla novella dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. (legge 9 agosto 2024, n. 114).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale aveva accertato la condotta truffaldina e l'accredito di 240 euro sulla Postepay intestata all'imputato, nonché che per l'attivazione della carta erano stati presentati documenti a nome dell'imputato. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale come in parte meramente apparente e in parte manifestamente illogica per non aver valutato che, in mancanza di elementi contrari, l'intestatario della carta è di regola il beneficiario dell'accredito e può concorrere nel reato. Ha inoltre osservato che la motivazione pareva escludere rilevanza penale al fatto di mettere a disposizione la propria carta per ricevere profitti illeciti. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e ha rinviato il procedimento al Tribunale di La Spezia in diversa persona fisica per un nuovo esame completo del materiale probatorio, con il divieto di ripetere il percorso logico già censurato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'intestatario di una carta (es. Postepay) su cui viene accreditato il profitto di una truffa è di regola considerato destinatario/beneficiario di quell'accredito e può essere ritenuto concorrente nel reato, salvo elementi contrari che dimostrino estraneità.
  • La semplice mancata prova di chi materialmente abbia utilizzato la carta non esclude automaticamente la responsabilità dell'intestatario, soprattutto se per l'attivazione della carta sono stati prodotti documenti a suo nome.
  • Il giudice deve valutare esplicitamente la rilevanza penale della messa a disposizione consapevole e volontaria di conti o carte per ricevere profitti illeciti; omettere tale valutazione può costituire vizio di motivazione.
  • Dopo la modifica dell'art. 593 cod. proc. pen. (legge 114/2024), il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento per i reati indicati: ciò amplia la possibilità di riesame da parte della Cassazione su assoluzioni ritenute viziatamente motivate.
  • In caso di annullamento con rinvio la Corte di cassazione prescrive che il giudice di merito compia un nuovo esame completo del materiale probatorio, evitando i medesimi errori logici o di valutazione già censurati.

Testo integrale

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