Cassazione Penale, Ordinanza n. 08999/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo in sostanza che la condotta avrebbe dovuto essere considerata meno grave. Con il secondo ha censurato la motivazione relativa all'applicazione della recidiva, contestando il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze non consentite in sede di legittimità, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta dai giudici di merito con argomentazioni non illogiche e adeguate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, sul piano logico-giuridico, la valutazione della Corte d'appello che aveva escluso la lieve entità del fatto in ragione del quantitativo e della tipologia della sostanza, della possibilità di ricavarne 472 dosi medie singole, della suddivisione in oltre cento confezioni, dell'occultamento della droga, della disponibilità di due bilancine di precisione e dell'assenza di un'attività lavorativa stabile e regolare, elementi ritenuti indicativi di professionalità e non occasionalità. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione sulla recidiva, valorizzando i precedenti penali e le modalità della condotta, sintomatiche di maggiore pericolosità e di noncuranza delle disposizioni penali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice contestata e posta a base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato dalla difesa per sostenere la riqualificazione del fatto in lieve entità; la Corte ne esclude l'applicazione per la quantità, qualità e modalità della condotta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura dei fatti già esaminati dai giudici di merito, salvo che si alleghi uno specifico travisamento di prova decisivo e puntualmente indicato.
- La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti va esclusa quando il quantitativo e la tipologia della sostanza, il numero delle dosi ricavabili, la suddivisione in confezioni, l'occultamento della droga e la disponibilità di strumenti per il confezionamento rivelino una condotta non occasionale e con connotati di professionalità.
- La motivazione sull'applicazione della recidiva è adeguata quando il giudice evidenzi i precedenti penali e colleghi la condotta contestata a una maggiore pericolosità e a una persistente noncuranza delle prescrizioni penali.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvano in contestazioni di merito prive di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
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