Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08999/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello per un reato in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo in sostanza che la condotta avrebbe dovuto essere considerata meno grave. Con il secondo ha censurato la motivazione relativa all'applicazione della recidiva, contestando il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto entrambe le doglianze non consentite in sede di legittimità, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove già compiuta dai giudici di merito con argomentazioni non illogiche e adeguate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, sul piano logico-giuridico, la valutazione della Corte d'appello che aveva escluso la lieve entità del fatto in ragione del quantitativo e della tipologia della sostanza, della possibilità di ricavarne 472 dosi medie singole, della suddivisione in oltre cento confezioni, dell'occultamento della droga, della disponibilità di due bilancine di precisione e dell'assenza di un'attività lavorativa stabile e regolare, elementi ritenuti indicativi di professionalità e non occasionalità. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione sulla recidiva, valorizzando i precedenti penali e le modalità della condotta, sintomatiche di maggiore pericolosità e di noncuranza delle disposizioni penali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirano a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura dei fatti già esaminati dai giudici di merito, salvo che si alleghi uno specifico travisamento di prova decisivo e puntualmente indicato.
  • La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti va esclusa quando il quantitativo e la tipologia della sostanza, il numero delle dosi ricavabili, la suddivisione in confezioni, l'occultamento della droga e la disponibilità di strumenti per il confezionamento rivelino una condotta non occasionale e con connotati di professionalità.
  • La motivazione sull'applicazione della recidiva è adeguata quando il giudice evidenzi i precedenti penali e colleghi la condotta contestata a una maggiore pericolosità e a una persistente noncuranza delle prescrizioni penali.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvano in contestazioni di merito prive di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.