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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41984/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., per mancato deposito di valida elezione di domicilio: l'elezione allegata era una scansione contenente la firma autografa dell'imputato priva di autenticazione manuale da parte dell'avvocato; la Corte ritenne che la firma digitale del difensore presente nel file attestasse solo la conformità della scansione all'originale e non potesse sostituire l'autenticazione della sottoscrizione dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e trasmettendo gli atti alla Corte di Appello di Bologna per il prosieguo. Ha ritenuto il ricorso fondato per due ragioni principali: (1) la norma introdotta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non opera nei confronti dell'imputato detenuto (le notificazioni devono essere sempre eseguite nel luogo di detenzione, per cui l'elezione di domicilio non è requisito necessario per i detenuti); (2) in ogni caso, il deposito telematico a mezzo PEC dell'atto di appello sottoscritto digitalmente dal difensore, con l'allegato contenente la firma autografa dell'imputato e la firma digitale del difensore sulla copia informatica, vale quale autenticazione della sottoscrizione dell'imputato. Pertanto la declaratoria di inammissibilità per mancata autenticazione è stata ritenuta ingiustificata.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150)

    La Corte ha precisato che la disposizione, che richiede il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità, opera esclusivamente nei confronti degli imputati non detenuti e non può essere invocata quando lo stato di detenzione risulti dagli atti.

  • art. 156, comma 1, cod. proc. pen. (testo novellato dal d.lgs. 150/2022)

    Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona

    La Corte ha riconosciuto il carattere generale e inderogabile della norma: per i detenuti è obbligatoria la notifica nel luogo di detenzione, rendendo irrilevante l'elezione di domicilio ai fini di cui all'art. 581, comma 1-ter.

  • art. 87-bis, d.lgs. 10/10/2022, n. 150

    quando il deposito ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto "in forma di documento informatico" deve essere "sottoscritto digitalmente..." e deve contenere "la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale"

    La Corte ha ritenuto che la firma digitale del difensore apposta sull'atto di impugnazione depositato telematicamente e sulla copia informatica degli allegati funge da sicuro indice di riconoscimento e può implicitamente autenticare la sottoscrizione dell'imputato apposta sugli allegati scannerizzati.

  • art. 162, cod. proc. pen.

    La norma disciplina l'autenticazione delle sottoscrizioni; la Corte ha escluso che sia necessaria una autenticazione formale diversa quando l'appello è depositato telematicamente dal difensore con firma digitale che attesta provenienza e conformità degli allegati.

  • art. 582 e art. 111-bis, cod. proc. pen. (riferimenti normativi alla disciplina del deposito telematico)

    Richiamate nella motivazione per spiegare il contesto della transizione verso impugnazioni telematiche e la funzione della disciplina regolamentare sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione degli atti informatici; tali norme orientano verso una interpretazione favorevole all'effettività del diritto di accesso al processo e al valore identificativo della firma digitale.

Massime di principio

  • Se l'imputato è detenuto e lo stato di detenzione risulta dagli atti, l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non impedisce l'impugnazione: le notificazioni devono essere effettuate nel luogo di detenzione e l'elezione di domicilio non è requisito necessario per l'ammissibilità.
  • Il deposito telematico (PEC) dell'atto di impugnazione sottoscritto digitalmente dal difensore, con allegati in copia informatica per immagine anch'essi sottoscritti digitalmente dal difensore per conformità, può valere quale autenticazione della firma autografa dell'imputato apposta sugli allegati.
  • La firma digitale del difensore svolge una funzione identificativa e di garanzia della provenienza e conformità degli atti: i giudici devono evitare formalismi che, nonostante la presenza della firma digitale, conducano a declaratorie di inammissibilità pregiudizievoli dell'accesso al processo.
  • Quando si deposita telematicamente un'impugnazione, è opportuno che il difensore firmi digitalmente l'atto principale e attesti la conformità degli allegati (indicandoli esplicitamente), così da ridurre il rischio di contestazioni sulla validità delle sottoscrizioni allegate.
  • In caso di dubbio sulla regolarità formale di documenti cartacei scannerizzati allegati, la giurisprudenza di legittimità tende a valorizzare gli indici di riconoscimento telematico (firma digitale del difensore) per preservare l'effettività del diritto di difesa.

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