Cassazione Penale, Ordinanza n. 31043/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Lecce aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. Avverso tale conferma l'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore. Dal testo emerge che il ricorso conteneva, da un lato, una doglianza sulla presunta prescrizione del reato; dall'altro, un motivo sostanzialmente diretto a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione del compendio probatorio compiute dai giudici di merito, senza allegare specifici travisamenti della prova, chiedendo in sostanza un nuovo esame del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla prescrizione, osservando che il reato era stato consumato il 2 marzo 2016 e che, tenuta conto la recidiva reiterata, il termine massimo di prescrizione era di anni dodici e mesi sei, non ancora maturato. Ha poi rilevato che il restante motivo era interamente di merito, volto a ottenere una diversa lettura dei fatti e delle prove, in assenza di specifici travisamenti e in presenza di una motivazione della sentenza impugnata non affetta da macroscopica illogicità o da erronea applicazione della legge penale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice contestata nel giudizio di merito; la sentenza impugnata ne ha ritenuto integrata la violazione, confermata in appello e non scalfita dalle censure di legittimità.
Richiamo alla disposizione penale oggetto della condanna confermata in appello.
Massime di principio
- La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata quando, sulla base della data di consumazione del reato e del termine massimo applicabile, il termine non risulta ancora decorso, anche tenendo conto degli eventuali aumenti per recidiva.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti se non si allegano specifici travisamenti della prova.
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione esente da macroscopiche illogicità o da errori di diritto manifesti.
- La mera formulazione di censure generiche e fattuali, prive di un reale denunciato vizio di legittimità, conduce all'inammissibilità del ricorso.
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