Cassazione Penale, Sentenza n. 17645/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di restituzione di un bene confiscato nell'ambito di un procedimento per lottizzazione abusiva. Il ricorrente, terzo acquirente (acquisto 2003 da Amedeo Rosa Marina di un bene confiscato nel 2001), deduceva vizio della motivazione e sosteneva la propria buona fede: a) impossibilità di verificare la regolarità per assenza di trascrizione pregiudizievole; b) affidamento su provvedimenti della P.A. (concessione in sanatoria 2000 rilasciata alla dante causa); c) contestazione della qualificazione del suolo come demaniale richiamando una consulenza del processo principale e verifiche risalenti che, secondo la difesa, escluderebbero la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato gli accertamenti dei giudici di merito: la natura demaniale del terreno è stata accertata tramite CTU; la buona fede del terzo acquirente è stata esclusa in ragione di elementi concreti (modalità di vendita pro indiviso e suddivisione di fatto in lotti, presenza dell'intento lottizzatorio, concessione in sanatoria incongruente e disapplicata, possibilità di verifica con ordinaria diligenza). La Corte ha inoltre richiamato i principi di proporzionalità e residualità dell'ablazione patrimoniale ricavati dalla giurisprudenza nazionale e dalla sentenza CEDU GIEM c. Italia (2018), osservando però che tali principi erano stati già valutati e ritenuti non idonei a sovvertire la decisione nel caso concreto. Confermato che provvedimenti amministrativi successivi al passaggio in giudicato non trasferiscono retroattivamente la proprietà ai privati e che i terzi acquirenti possono agire in sede civile per il risarcimento nei confronti dei responsabili dell'illecito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Usato per la riqualificazione della controversia come opposizione ex art. 667 c.4 e per il corretto inquadramento procedurale del ricorso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione
Sentenza CEDU GIEM S.r.l. c. Italia (2018)
Richiamata per i criteri di proporzionalità e tendenziale residualità nell'applicazione della misura ablativa urbanistica; la Corte del merito ha valutato tali principi ma li ha ritenuti non idonei a cambiare l'esito nei fatti di causa, essendo prevalente l'accertata demanialità e la mancanza di buona fede
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sez. III n. 31447/2018; n. 2220/2020; sent. n. 30450/2022 della Corte stessa)
Richiamate per consolidare il principio secondo cui la confisca per lottizzazione abusiva può estendersi ai terzi acquirenti quando la demanialità del bene è accertata e quando il terzo non dimostra la necessaria diligenza o l'assenza di un contributo causale all'illecito; gli interventi amministrativi successivi non sanano automaticamente la situazione
Massime di principio
- La mera qualifica di terzo acquirente non esclude l'applicabilità della confisca: la buona fede va provata e richiede che l'acquirente abbia esercitato l'ordinaria diligenza per accertare la regolarità urbanistica e la natura del bene
- L'accertamento tecnico (CTU) che dimostra la demanialità del suolo è elemento decisivo: se la demanialità è comprovata, la confisca può estendersi anche ai successivi acquirenti
- Provvedimenti amministrativi (es. concessioni in sanatoria o modifiche del PRG) emanati dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca non retrotrasferiscono automaticamente la proprietà ai privati e non sanano ex post, salvo diversa valutazione amministrativa/giudiziale fondata su elementi concreti
- I criteri CEDU (proporzionalità e residualità) sono rilevanti ma devono essere applicati concretamente: il terzo deve documentare l'assenza di qualsiasi contributo causale all'illecito e l'esistenza di misure alternative meno afflittive al fine di ottenere la restituzione
- In caso di perdita del bene per effetto della confisca, il terzo acquirente ha la via dell'azione civile per il risarcimento contro i responsabili dell'illecito (venditori/parte che ha posto in essere la lottizzazione abusiva)
- Prima dell'acquisto di aree edificabili è essenziale effettuare verifiche preventive: visure catastali e ipotecarie, richieste e acquisizione degli atti urbanistici e amministrativi (con relativi allegati tecnici), consultazione di registri di demanialità e, se necessario, indagini storiche sull'uso del suolo
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