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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30511/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse dell'imputato per ottenere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. e la revoca della sentenza di condanna emessa dal tribunale. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, senza il ministero di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato, essendo necessaria, dopo la riforma del 2017, la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore tecnico abilitato al patrocinio innanzi alla Suprema Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il ricorso per cassazione nel processo penale può essere proposto solo tramite difensore tecnico iscritto nell'albo speciale della Cassazione, non essendo più consentita la proposizione personale dalla parte a seguito della soppressione, dal 3 agosto 2017, dell'inciso che la prevedeva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende, ritenendo l'inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    disciplina la rescissione del giudicato; la relativa istanza è stata dichiarata inammissibile dalla corte di appello.

  • art. 127 c.p.p.

    richiamato per la forma del provvedimento e per la regola impugnatoria applicabile all'ordinanza resa sulla richiesta di rescissione del giudicato.

  • art. 127, co. 7, c.p.p.

    consente il ricorso per cassazione contro l'ordinanza adottata a seguito del procedimento camerale ex art. 127 c.p.p.

  • art. 613 c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione"

    il ricorso per cassazione deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; è esclusa la proposizione personale della parte.

  • art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p.

    l'impugnazione è inammissibile se proposta da soggetto non legittimato.

  • art. 610, co. 5-bis, c.p.p.

    richiamato come base della procedura semplificata per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, co. 63

    ha soppresso, con effetto dal 3 agosto 2017, la possibilità per la parte di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, co. 62

    ha inserito coerentemente il meccanismo procedurale richiamato dall'art. 610, co. 5-bis, c.p.p., con efficacia dal 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Nel processo penale, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma richiede necessariamente il ministero di un difensore tecnico abilitato e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza di sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista determina l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del soggetto che lo ha proposto.
  • L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato, essendo resa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 c.p.p., è ricorribile per cassazione secondo le regole proprie di tale procedimento.
  • Quando il ricorso è inammissibile per causa imputabile al ricorrente, la Corte deve condannarlo al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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