Cassazione Penale, Ordinanza n. 30879/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per la violazione di un foglio di via obbligatorio/disattesa prescrizione. Con il primo motivo ha contestato l'elemento psicologico del reato, sostenendo di non aver colto la portata del provvedimento. Con il secondo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., deducendo la giovane età e insistendo su elementi favorevoli già prospettati in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure sull'elemento soggettivo, osservando che i giudici di merito avevano logicamente spiegato come l'imputato, già da tempo stabilmente inserito in Italia e in possesso di carta d'identità, fosse pienamente in grado di comprendere la prescrizione contenuta nel foglio di via; ha inoltre rilevato che si trattava di una contravvenzione, punibile anche a titolo di colpa. Quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., ha ritenuto congrua la motivazione della Corte di appello, che aveva escluso indicatori di particolare tenuità del fatto. Sul diniego delle attenuanti generiche, ha reputato adeguata la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato, compreso uno per fatto analogo, e generiche le deduzioni difensive. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta, alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; il diniego può essere motivato anche implicitamente quando la qualificazione del fatto escluda la particolare tenuità.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate anche valorizzando uno solo degli elementi di cui all'art. 133 c.p., purché ritenuto prevalente; in particolare, la personalità del colpevole e i precedenti penali possono essere sufficienti a fondare il diniego.
art. 133, comma 1, c.p.
Costituisce il parametro di riferimento per la valutazione sia della particolare tenuità del fatto sia delle circostanze attenuanti generiche, con riguardo a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 6 legge 152/1975
Richiamato implicitamente dal riferimento al foglio di via obbligatorio e alla sua prescrizione disattesa; la Corte afferma che la relativa violazione è una contravvenzione punibile anche per colpa.
Massime di principio
- Nelle contravvenzioni, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dalla colpa, sicché è infondata la doglianza che pretenda la prova di un dolo specifico o di una piena coscienza tecnica del precetto, quando il giudice di merito abbia motivato sulla concreta comprensibilità del divieto o dell'ordine violato.
- Il giudice di merito, nel valutare la particolare tenuità del fatto, deve compiere una considerazione congiunta delle circostanze concrete del caso, applicando i criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.; la motivazione è sufficiente anche se il diniego risulta implicitamente dalla complessiva qualificazione della condotta.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi un elemento ritenuto decisivo, anche solo relativo alla personalità dell'imputato o ai suoi precedenti penali; non è necessaria una disamina analitica di tutte le circostanze favorevoli invocate dalla difesa.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente reiterative o generiche, specie quando si limitino a riproporre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
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