Cassazione Penale, Ordinanza n. 30467/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato sulla pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e già puntualmente disattesi dalla corte territoriale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva ritenuto coinvolto in una rapina. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproponevano sostanzialmente le stesse doglianze già svolte in appello: contestazione del coinvolgimento nel fatto, delle valutazioni sulla credibilità del testimone, dell'affermazione del dolo e del mancato riconoscimento del concorso anomalo, oltre a censure sulla misura della pena e sull'estensione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure non introducevano veri vizi di legittimità, ma miravano a ottenere un nuovo giudizio di merito.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve essere sorretto da censure riconducibili ai vizi tipici di legittimità; non è ammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di doglianze di merito già esaminate e disattese.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare, senza specifiche critiche logico-giuridiche, i medesimi motivi già prospettati in appello e già confutati dalla sentenza di merito.
- La funzione del giudizio di legittimità non è quella di consentire un ulteriore giudizio di merito: le doglianze devono denunciare vizi tipici ex art. 606 c.p.p. e non possono limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- La censura sulla credibilità dei testimoni, sul dolo o sul concorso nel reato è inammissibile in cassazione quando si traduce nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio già compiutamente scrutinato dal giudice di appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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