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Ordinanza

Ordinanza n. 560/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. n. 0350190/2024 del 6.11.2024 a mezzo della quale la SA ha opposto diniego all’istanza di compensazione del 9.10.2024 inoltrata ai sensi dell’art. 26, comma 6 ter del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 dall’Impresa Cavalli Salvatore in relazione alla procedura di gara per l’appalto DI ME_29570 Messina “Interventi di riduzione del rischio “alluvioni” mediante sistemazione dell’alveo con ripristino della sezione idraulica e mitigazione del degrado ambientale dei torrenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel tratto di territorio comunale compreso tra il Torrente S. Filippo escluso ed il Torrente Giampilieri”- CIG n. 94304773CF; - di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall’Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente; - del silenzio – diniego serbato dall’Amministrazione in merito alla diffida inoltrata con nota del 13.11.2024 dalla ricorrente, a mezzo della quale si invitava e diffidava la SA all’adozione di tutti gli atti necessari al pagamento delle somme precedentemente richieste a titolo di compensazione. NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO del diritto dell’Impresa Cavalli Salvatore a vedersi corrispondere l’importo indicato nelle istanze di compensazione cui la Committente ha opposto diniego E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA dell’Amministrazione a corrispondere alla odierna ricorrente l’importo vantato E, COMUNQUE, PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI CAVALLI E PER LA CONDANNA del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana a risarcire i danni subiti dall’Impresa Cavalli Salvatore per effetto dei provvedimenti gravati

Giustizia amministrativa202500027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha sottoposto al contraddittorio processuale la questione relativa alla possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, assegnando alle parti un termine di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare memorie sul punto. La decisione è stata riservata a una successiva camera di consiglio, da tenersi senza la presenza delle parti.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di compensazione per l’adeguamento dei prezzi nell’ambito di un appalto di lavori pubblici, nonché il silenzio-diniego sulla successiva diffida

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa appaltatrice ha impugnato il diniego opposto dalla stazione appaltante all’istanza di compensazione formulata ai sensi dell’art. 26, comma 6-ter, del d.l. n. 50/2022, relativa a un appalto di lavori per la riduzione del rischio alluvioni e la sistemazione dell’alveo di torrenti nel territorio comunale di Messina. Ha inoltre contestato il silenzio-diniego formatosi sulla diffida successivamente inoltrata e ha chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione delle somme richieste, la condanna dell’amministrazione al pagamento e, in via ulteriore, il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dai provvedimenti impugnati. Il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che il meccanismo di adeguamento del prezzo previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 possa configurarsi come automatico e ancorato a parametri legislativi precisi, senza margini di discrezionalità amministrativa né sull’an né sul quantum.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 6-ter, d.l. 17 maggio 2022, n. 50

    Il Collegio prospetta che il meccanismo di compensazione e adeguamento dei prezzi previsto dalla disposizione abbia natura automatica e sia fondato su parametri legislativi predeterminati, con possibile assenza di discrezionalità amministrativa sia quanto all’an sia quanto al quantum; tale qualificazione potrebbe incidere sul riparto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Quando una controversia relativa alla compensazione o all’adeguamento del prezzo di un contratto pubblico concerne un meccanismo automatico fondato su parametri legislativi predeterminati, senza margini di discrezionalità amministrativa né sull’an né sul quantum, può configurarsi una questione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Prima di definire il giudizio sulla base di una questione rilevata d’ufficio potenzialmente preclusiva, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per il deposito di memorie e riservando la decisione a una successiva udienza o camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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