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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24539/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per bancarotta fraudolenta documentale relativa alla propria ditta individuale dichiarata fallita. La difesa ha dedotto: 1) violazione di legge per omesso accertamento del dolo specifico, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a valorizzare elementi oggettivi senza verificare la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori; 2) vizio di motivazione per mancata considerazione di elementi asseritamente incompatibili con il dolo, come il comportamento collaborativo nella procedura, l'assenza di atti dispositivi anomali o occultamento di beni e il deposito di fatture relative a crediti non riscossi; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, che la difesa riteneva giustificate da collaborazione, assenza di precedenti e assenza di condotte distrattive.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi di ricorso e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che, nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico può essere desunto da elementi obiettivi e circostanze di fatto, senza necessità di prova diretta, quando il quadro indiziario sia logicamente e non congetturamente idoneo a rivelare la finalizzazione della condotta all'occultamento delle vicende gestionali e al pregiudizio dei creditori. Ha poi ritenuto che la pretesa collaborazione fosse smentita dai fatti e che la doglianza mirasse in realtà a una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Quanto alle attenuanti generiche, ha giudicato sufficiente la motivazione fondata sulla gravità complessiva del fatto e sull'entità del passivo.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.

    La bancarotta fraudolenta documentale richiede la mancata o irregolare tenuta delle scritture in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, con dolo specifico desumibile anche da elementi obiettivi e indiziari.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Viene richiamato come parametro della dedotta violazione di legge penale.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Viene richiamato come parametro del dedotto vizio di motivazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La ricostruzione dei motivi del ricorso è svolta nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • art. 38 legge fall.

    Richiamato indirettamente nel riferimento alla collaborazione del fallito e agli obblighi verso la procedura concorsuale, senza specifica elaborazione autonoma.

Massime di principio

  • Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale il dolo specifico può essere provato in via indiziaria, attraverso la valutazione complessiva di circostanze obiettive idonee a dimostrare la volontà di occultare le vicende gestionali o di impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
  • Non è necessaria la prova diretta dell'intento fraudolento quando il giudice di merito lo desuma con motivazione logica e non congetturale da un quadro indiziario coerente e convergente.
  • La mancata consegna delle scritture contabili, la mancata indicazione di rapporti bancari o di risorse attive, la gestione opaca di pagamenti ricevuti dopo il fallimento e altri indici sintomatici possono integrare la prova della finalità fraudolenta.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio se la motivazione della sentenza impugnata è lineare, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice valorizza la gravità complessiva del fatto e l'entità del passivo, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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