Cassazione Civile, Ordinanza n. 35660/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
L'ente locale aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un'ordinanza di assegnazione di somme emessa nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse quantificato in eccesso il credito, per un errore di calcolo e per la duplicazione di rivalutazione e interessi già compresi nell'importo precettato. In primo grado il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provato il pagamento di alcune somme dedotte dal Comune e attribuendo irrilevanza alla documentazione prodotta in copia. In cassazione il Comune ha articolato tre motivi: omesso esame del fatto storico decisivo costituito dall'errore di calcolo nella quantificazione dell'importo assegnato; violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto non provati i pagamenti nonostante l'asserita mancata contestazione specifica della controparte, oltre a vizio di ultrapetizione per il disconoscimento della documentazione in copia; violazione dell'art. 90 c.p.c. in tema di spese di lite, sostenendo che la condanna integrale alle spese fosse ingiustificata poiché erano state rigettate alcune eccezioni preliminari degli opposti.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio una nullità processuale dell'intero giudizio di merito: nel giudizio di opposizione non era stato evocato il terzo pignorato, ritenuto litisconsorte necessario nei procedimenti di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, affinché rinnovasse il giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione di somme
rimedio utilizzato per contestare vizi dell'ordinanza emessa nell'esecuzione forzata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omessa valutazione di un fatto storico decisivo
dedotto dal ricorrente per censurare l'omesso esame dell'errore di calcolo nella quantificazione del credito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.
invocato per contestare la decisione di merito su prova, contestazione e ultrapetizione.
richiamato in relazione al divieto di ultrapetizione e alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e al principio di non contestazione.
richiamato con riferimento alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
invocato dal ricorrente per censurare la regolazione delle spese di lite.
norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio.
norma applicata per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado a seguito di nullità del giudizio per difetto di integrità del contraddittorio.
richiamato per indicare gli obblighi gravanti sul terzo pignorato nell'esecuzione presso terzi.
richiamato per indicare gli obblighi gravanti sul terzo pignorato nell'esecuzione presso terzi.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi il terzo pignorato deve essere considerato litisconsorte necessario in ogni caso, senza distinzioni legate al concreto interesse mostrato nel singolo processo.
- La mancata partecipazione del terzo pignorato determina la nullità dell'intero giudizio di merito e impone la cassazione della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio e l'integrazione del contraddittorio.
- Quando è rilevata una nullità processuale che travolge il giudizio, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso che investono il merito della controversia.
- Nei procedimenti esecutivi, l'esito dell'opposizione è sempre idoneo a incidere sulla posizione del terzo pignorato, poiché gli obblighi derivanti dal pignoramento possono permanere o venir meno in base alla decisione sull'opposizione.
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