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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40511/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che convalidava il provvedimento del Questore di Trento del 27/01/2023, che disponeva il divieto di accesso agli impianti sportivi per cinque anni e l'obbligo di presentazione presso la Questura di Reggio Emilia, prima e dopo ogni incontro della squadra Piacenza, per tre anni. Sono articolati sei motivi: 1) violazione del diritto al contraddittorio poiché la convalida è stata disposta prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento; 2) carenza di motivazione circa la necessità e urgenza del divieto di accesso; 3) insufficiente descrizione della condotta contestata, con richiamo generico a precedenti penali e Daspo del 2005 e 2008; 4) omessa motivazione sulla pericolosità del soggetto; 5) assenza di giustificazione della doppia prescrizione dell'obbligo di firma; 6) difetto di motivazione in ordine alla durata delle prescrizioni imposte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il Gip ha convalidato la misura prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica al ricorrente, violando il diritto al contraddittorio cartolare. Sulla base della giurisprudenza di legittimità e dell'art. 178, lett. c), c.p.p., l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione, e dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore nella parte relativa all'obbligo di presentazione. La decisione è rescindente rispetto a tale prescrizione, rende superflua l'ulteriore disamina dei restanti motivi e dispone le comunicazioni di rito al Questore di Trento. Restano dunque in vita, salvo diversa valutazione, le altre prescrizioni convalidate ove non colpite dalla pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    La Corte interpreta che la violazione del termine di 48 ore, posto a garanzia del contraddittorio cartolare, costituisce causa di nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) e impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida limitatamente alla misura dell'obbligo di presentazione

  • Giurisprudenza di legittimità

    richiami a Sez. 3 n. 6440/2016, n. 3740/2020, n. 20366/2020, n. 15973/2020, n. 8678/2016

    La giurisprudenza stabilisce che all'interessato notificato il provvedimento del questore va riconosciuto il diritto a un contraddittorio cartolare nello stesso arco temporale di 48 ore di cui dispone il P.M. per richiedere la convalida; la violazione di tale termine comporta nullità e decadenza della misura dell'obbligo di presentazione

Massime di principio

  • La convalida di un provvedimento impositivo di obbligo di presentazione prima del decorso delle 48 ore successive alla notifica viola il diritto al contraddittorio cartolare e determina l'annullamento senza rinvio della convalida, con inefficacia della prescrizione della firma.
  • All'interessato notificato il provvedimento del Questore deve essere riconosciuto lo stesso intervallo temporale di 48 ore concesso al P.M. per depositare memorie e deduzioni; il mancato rispetto di questo termine favorisce l'accoglimento del ricorso per nullità procedurale.
  • Per misure come il divieto di accesso a impianti sportivi e l'obbligo di firma è necessaria una motivazione concreta e specifica sulle ragioni di necessità e urgenza; motivazioni generiche o richiamo a precedenti non sufficientemente dettagliati possono essere censurate.
  • La descrizione e la contestazione della condotta devono essere specifiche e determinate: la mera menzione di precedenti penali o di Daspo passati non sostituisce la necessaria disamina motivata della pericolosità e del collegamento con la misura imposta.
  • L'imposizione di obblighi accessori ripetuti (es. firma prima e dopo gli incontri) richiede giustificazione puntuale in termini di necessità e proporzionalità; in assenza di ciò tali prescrizioni possono essere cancellate o ridotte.
  • La durata delle prescrizioni deve essere adeguatamente motivata in relazione alla pericolosità concreta e ai precedenti rilevanti; la mancanza di adeguata motivazione sulla durata può costituire motivo autonomo di annullamento o revisione.

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