Cassazione Penale, Sentenza n. 40511/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che convalidava il provvedimento del Questore di Trento del 27/01/2023, che disponeva il divieto di accesso agli impianti sportivi per cinque anni e l'obbligo di presentazione presso la Questura di Reggio Emilia, prima e dopo ogni incontro della squadra Piacenza, per tre anni. Sono articolati sei motivi: 1) violazione del diritto al contraddittorio poiché la convalida è stata disposta prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento; 2) carenza di motivazione circa la necessità e urgenza del divieto di accesso; 3) insufficiente descrizione della condotta contestata, con richiamo generico a precedenti penali e Daspo del 2005 e 2008; 4) omessa motivazione sulla pericolosità del soggetto; 5) assenza di giustificazione della doppia prescrizione dell'obbligo di firma; 6) difetto di motivazione in ordine alla durata delle prescrizioni imposte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: il Gip ha convalidato la misura prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica al ricorrente, violando il diritto al contraddittorio cartolare. Sulla base della giurisprudenza di legittimità e dell'art. 178, lett. c), c.p.p., l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione, e dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore nella parte relativa all'obbligo di presentazione. La decisione è rescindente rispetto a tale prescrizione, rende superflua l'ulteriore disamina dei restanti motivi e dispone le comunicazioni di rito al Questore di Trento. Restano dunque in vita, salvo diversa valutazione, le altre prescrizioni convalidate ove non colpite dalla pronuncia.
Norme richiamate
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte interpreta che la violazione del termine di 48 ore, posto a garanzia del contraddittorio cartolare, costituisce causa di nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) e impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida limitatamente alla misura dell'obbligo di presentazione
Giurisprudenza di legittimità
richiami a Sez. 3 n. 6440/2016, n. 3740/2020, n. 20366/2020, n. 15973/2020, n. 8678/2016
La giurisprudenza stabilisce che all'interessato notificato il provvedimento del questore va riconosciuto il diritto a un contraddittorio cartolare nello stesso arco temporale di 48 ore di cui dispone il P.M. per richiedere la convalida; la violazione di tale termine comporta nullità e decadenza della misura dell'obbligo di presentazione
Massime di principio
- La convalida di un provvedimento impositivo di obbligo di presentazione prima del decorso delle 48 ore successive alla notifica viola il diritto al contraddittorio cartolare e determina l'annullamento senza rinvio della convalida, con inefficacia della prescrizione della firma.
- All'interessato notificato il provvedimento del Questore deve essere riconosciuto lo stesso intervallo temporale di 48 ore concesso al P.M. per depositare memorie e deduzioni; il mancato rispetto di questo termine favorisce l'accoglimento del ricorso per nullità procedurale.
- Per misure come il divieto di accesso a impianti sportivi e l'obbligo di firma è necessaria una motivazione concreta e specifica sulle ragioni di necessità e urgenza; motivazioni generiche o richiamo a precedenti non sufficientemente dettagliati possono essere censurate.
- La descrizione e la contestazione della condotta devono essere specifiche e determinate: la mera menzione di precedenti penali o di Daspo passati non sostituisce la necessaria disamina motivata della pericolosità e del collegamento con la misura imposta.
- L'imposizione di obblighi accessori ripetuti (es. firma prima e dopo gli incontri) richiede giustificazione puntuale in termini di necessità e proporzionalità; in assenza di ciò tali prescrizioni possono essere cancellate o ridotte.
- La durata delle prescrizioni deve essere adeguatamente motivata in relazione alla pericolosità concreta e ai precedenti rilevanti; la mancanza di adeguata motivazione sulla durata può costituire motivo autonomo di annullamento o revisione.
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