Cassazione Penale, Ordinanza n. 10635/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto contro la sentenza di appello che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di utilizzo indebito di una carta di pagamento. Il primo motivo deduce vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che mancasse la prova della penale responsabilità e chiedendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio. Il secondo motivo contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza relativa al trattamento sanzionatorio comprende anche la censura sulla recidiva, che il ricorrente assumeva dovesse essere esclusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, sottolineando inoltre che vi era una doppia conforme e che la motivazione di merito dava conto di plurimi elementi probatori, tra cui la flagranza, il possesso della carta indebitamente utilizzata e le videoriprese relative ai rifornimenti della vettura nella disponibilità dell'imputato. Ha giudicato manifestamente infondati anche il secondo motivo sulle attenuanti generiche e quello sulla recidiva, richiamando i principi per cui il diniego delle attenuanti può essere motivato valorizzando gli elementi ritenuti decisivi e la recidiva va valutata in concreto ai sensi dell'art. 133 c.p. In conseguenza, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del fatto contestato, riferita all'utilizzo indebito della carta di pagamento oggetto della condanna confermata in appello.
Criterio di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato richiamato per la concreta verifica della recidiva.
Norma implicata nella doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il diniego può essere motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norma implicata nella doglianza sulla recidiva; la sua applicazione richiede una valutazione in concreto del rapporto tra il fatto e i precedenti penali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa ricostruzione storica dei fatti; sono censurabili solo vizi logici o giuridici della motivazione nei limiti del sindacato di cassazione.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza d'appello può legittimamente richiamare e recepire quella di primo grado, purché dia conto in modo coerente degli elementi decisivi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità.
- La prova della responsabilità può essere desunta da un insieme di indizi fattuali convergenti, come il rinvenimento dell'imputato in flagranza, il possesso del mezzo di pagamento indebitamente utilizzato e i riscontri videoregistrati sulle operazioni effettuate.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti i dati favorevoli allegati dalle parti.
- La recidiva non può essere affermata in modo automatico sulla sola base della gravità del fatto o della distanza temporale dai precedenti: occorre una valutazione concreta, alla luce dell'art. 133 c.p., del rapporto tra il nuovo reato e le precedenti condanne, per verificare se queste esprimano una persistente inclinazione a delinquere.
Come è indicizzato
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