Cassazione Penale, Sentenza n. 27116/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Perugia (pronunciata in rinvio dalla Corte di cassazione) che aveva assolto Romano Marco dal reato di tentata concussione. Il motivo unico del ricorso denunciava vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato l'inattendibilità della persona offesa (Chientaroli Alessio) e l'assenza di riscontri alla sua versione, non avendo sanato i profili criticati dalla sentenza di annullamento della Cassazione e limitandosi a richiamare argomentazioni già svolte dalla Cassazione stessa; inoltre la sentenza sarebbe risultata contraddittoria rispetto alle precedenti decisioni di merito che avevano condannato l'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha confermato che la precedente sentenza di annullamento (Sez. VI n. 7012/2021) aveva rilevato carenze motivazionali relative alla mancanza di riscontri diretti alle dichiarazioni della persona offesa; in sede di rinvio la Corte di appello di Perugia ha valutato il compendio probatorio disponibile e ha ritenuto mancanti riscontri specifici circa la condotta abusiva e minacciosa contestata. La Cassazione ha ritenuto che non vi fossero elementi trascurati o nuovi elementi tali da consentire un diverso giudizio di fatto e, quindi, ha dichiarato il ricorso non fondato, confermando l'assoluzione per insussistenza del fatto.
Norme richiamate
Corte di Cassazione - Sez. VI, sent. n. 7012/2021
non emerge con chiarezza, dalla ricostruzione probatoria dei fatti e dalla esposizione logico-argomentativa della decisione impugnata, la congrua giustificazione della valutazione di responsabilità dell'imputato per la specifica condotta criminosa oggetto del tema d'accusa. [...] Le dichiarazioni accusatorie rese da Chientaroli, costituitosi parte civile, non risultano infatti puntualmente e direttamente riscontrate sul punto, poiché gli elementi di prova, costituiti dalla testimonianza di Pucci, datore di lavoro del primo, dalla ricevuta di pagamento della somma di euro 500,00, dall'esame dei tabulati e dei messaggi telefonici, sembrano confermare soltanto l'effettiva esecuzione dei lavori idraulici da parte di Chientaroli nell'abitazione di Romano; non già la condotta abusiva e minacciosa che sarebbe stata realizzata concretamente da quest'ultimo
La Cassazione aveva ritenuto che mancassero riscontri diretti e specifici alle dichiarazioni della persona offesa e che la motivazione della condanna non fosse adeguatamente giustificata
Art. 317 cod. pen. (concussione) - principio applicabile
Il reato contestato è la concussione (nella forma tentata); per affermarne la responsabilità è necessario dimostrare la condotta abusiva/minacciosa del pubblico agente e la correlazione con la pretesa di denaro: la sentenza richiama la necessità di riscontri probatori specifici per sostenere la versione della persona offesa
Massime di principio
- Quando la colpa o la responsabilità si fondano principalmente sulla dichiarazione della persona offesa che ha un interesse economico, il giudice necessita di riscontri diretti o indizi solidi per ritenere quella dichiarazione attendibile.
- Se la Cassazione annulla una condanna per vizio di motivazione il giudice di rinvio deve affrontare espressamente i profili critici indicati; in assenza di nuovi o più solidi elementi probatori, il giudice può legittimamente pronunciare l'assoluzione per insussistenza del fatto.
- La Procura, per ottenere l'annullamento della decisione di merito favorevole all'imputato in sede di legittimità, deve indicare elementi fattuali nuovi o non adeguatamente valutati che possano giustificare un diverso apprezzamento dei fatti.
- La mera esecuzione dei lavori o la presenza di pagamenti non costituiscono automaticamente prova della natura abusiva o minacciosa della condotta di un pubblico agente; serve un collegamento probatorio specifico tra le condotte contestate e la volontà intimidatoria o il comportamento abusivo.
- Nelle valutazioni di credibilità la motivazione deve essere chiara e puntuale: il giudice deve spiegare perché ritiene attendibile o inattendibile una testimonianza, soprattutto se centrale ai fini della decisione.
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