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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14417/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che li ha confermati colpevoli del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) dopo che il Tribunale li aveva condannati anche per danneggiamento e deturpamento. Denunciano: 1) manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza e qualificazione dei fatti contestati e all'evento lesivo; 2) contestano l'attendibilità della persona offesa C.M. (rilevando ritrattazioni e possibili manipolazioni) e la valutazione degli elementi di prova (telefonate anonime, lettere minatorie, post Facebook, pubblicazione su sito web, episodi di contatto); 3) deducono la violazione dell'art. 62, comma 1, n. 2 c.p. (provocazione) e chiedono il riconoscimento della diminuente; 4) censurano le statuizioni civili, in particolare la conferma della provvisionale nonostante l'assoluzione da alcuni capi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto le censure indeducibili se consistono in rivalutazioni integrali di fatto e, in ogni caso, infondate avendo la Corte territoriale fornito motivazione logica e analitica sull'attendibilità della persona offesa e sul riscontro probatorio (lettere con difetto di stampa comune, registrazione di minacce, tabulati, posts offensivi, IP collegato, episodi di fatto). Ha escluso la diminuente della provocazione perché incompatibile con l'abitualità caratteristica del reato di stalking e perché le condotte risultano espressione di proposito di rivalsa. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla provvisionale, essendo questa misura di natura discrezionale e meramente delibativa. In conclusione i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; il provvedimento è stato oscurato per motivi di tutela delle persone coinvolte.

Norme richiamate

  • art. 612-bis cod. pen.

    Il reato di atti persecutori è integrato dalla reiterazione di condotte che, unitariamente considerate, producono uno stato di ansia e di timore per l'incolumità o alterano gravemente le abitudini di vita della vittima. Non è richiesto uno stato patologico conclamato, basta un effetto destabilizzante concreto ancorato a elementi sintomatici e comportamentali.

  • art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen.

    La circostanza attenuante della provocazione non è riconosciuta quando la condotta dell'agente si caratterizza per abitualità: la reiterazione e il proposito vendicativo esulano dalla nozione di reazione emotiva giustificabile e rendono incompatibile la diminuente con il delitto di atti persecutori.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami indicati nella sentenza)

    Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019; Sez. 5, n. 21487 del 29/04/2021

    Principi applicati: la valutazione di fatto e l'apprezzamento della credibilità sono riservati al giudice del merito se adeguatamente motivati; la prova dell'evento lesivo può fondarsi su elementi sintomatici e comportamentali; la provvisionale è misura discrezionale e non soggetta a formale impugnazione come statuizione definitiva.

Massime di principio

  • Le censure che consistono in una rivalutazione integrale dei fatti e della credibilità delle fonti sono difficilmente ammesse in Cassazione: la Corte verifica solo la correttezza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito.
  • Nel reato di stalking (art. 612-bis) conta la valutazione sistematica e cumulativa delle condotte: singoli atti isolati possono sembrare tollerabili ma la reiterazione e la concatenazione determinano l'abitualità e l'evento di ansia o alterazione delle abitudini di vita.
  • La provocazione come circostanza attenuante è incompatibile con delitti caratterizzati da abitualità e propositi vendicativi: non basta una reazione emotiva se le condotte si prolungano e si ripetono.
  • Elementi tecnici (riscontri documentali, corrispondenze su stampa, IP, tabulati telefonici, registrazioni, post sui social) se collegati sistematicamente alle dichiarazioni della vittima possono costituire prova efficace anche in presenza di ritrattazioni.
  • Le decisioni sulla provvisionale sono discrezionali e meramente delibative; la mera conferma di una provvisionale in sede di appello non costituisce di per sé motivo valido di cassazione.

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