Cassazione Penale, Ordinanza n. 27920/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, dichiarando l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza emessa dal giudice di sorveglianza di Perugia in data 11/12/2024. Tuttavia, dalla sentenza emerge che l'impugnazione è stata sottoscritta personalmente dall'interessato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per il ricorso per cassazione. La Corte rileva quindi un vizio formale dell'atto impugnatorio che ne determina l'inammissibilità.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve essere proposto con le forme previste dalla legge; nel caso considerato, non poteva essere validamente sottoscritto personalmente dall'interessato.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano, con conseguente condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, nei casi soggetti al regime dell'art. 613 c.p.p., è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La sottoscrizione personale dell'interessato non è idonea a sanare il difetto di patrocinio speciale richiesto per l'impugnazione in Cassazione.
- L'inammissibilità per difetto dei requisiti formali dell'impugnazione può essere dichiarata de plano, con applicazione delle conseguenze economiche previste dalla legge.
Come è indicizzato
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