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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07943/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano diretti a sollecitare una nuova valutazione di profili già scrutinati dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. Nel ricorso ha censurato: l'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 334, comma 2, c.p.; la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 335 c.p.; il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; la mancata esclusione della recidiva; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze riproponessero questioni di merito già esaminate e disattese in appello, e quindi non fossero deducibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 334, comma 2, c.p.

    individua il reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputato, relativo alla sottrazione o al danneggiamento di cose sottoposte a sequestro.

  • art. 335 c.p.

    norma invocata per una diversa riqualificazione del fatto, non accolta.

  • art. 131-bis c.p.

    invocato per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto, ma il relativo diniego non è stato sindacato in cassazione perché i motivi replicavano censure di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato implicitamente dalla censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 99 c.p.

    richiamato implicitamente dalla censura sull'esclusione della recidiva.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di appello con motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • La deduzione di una diversa qualificazione giuridica del fatto, del mancato riconoscimento della particolare tenuità, della recidiva o delle attenuanti generiche è inammissibile quando non evidenzi un vizio di legittimità effettivo ma miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale già scrutinato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

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