Cassazione Penale, Ordinanza n. 35915/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 9 luglio 2025 della Corte d’appello di Napoli, pronunciata per il delitto di cui all’art. 322 c.p. Con i primi due motivi ha contestato la valutazione dell’offensività e della serietà dell’offerta; con il terzo e il quarto ha dedotto ulteriori censure, che la Corte rileva non essere state proposte nell’atto di appello. Il testo non specifica i fatti concreti alla base della contestazione né il contenuto dei motivi terzo e quarto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti ripetitivi di censure già esaminate e respinte con adeguate argomentazioni giuridiche dal giudice di merito; il terzo e il quarto sono stati dichiarati inammissibili perché non proposti con l’atto di appello. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il testo disponibile non riporta la formula completa del dispositivo oltre alla dichiarazione di inammissibilità.
Norme richiamate
Il primo ed il secondo motivo, relativi alla errata valutazione dell'offensiva e della serietà dell'offerta sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, del giudice di merito a pagina cinque della sentenza impugnata, mentre il terzo e il quarto motivo non risultano essere stati proposti con l'atto di appello.
La decisione non espone in modo autonomo i criteri interpretativi dell’art. 322 c.p.; si limita a rilevare che le doglianze sulla valutazione dell’offensività e della serietà dell’offerta erano già state esaminate e respinte dal giudice di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette.
- Sono inammissibili in cassazione le censure che non risultano essere state proposte con l’atto di appello.
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