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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35915/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 9 luglio 2025 della Corte d’appello di Napoli, pronunciata per il delitto di cui all’art. 322 c.p. Con i primi due motivi ha contestato la valutazione dell’offensività e della serietà dell’offerta; con il terzo e il quarto ha dedotto ulteriori censure, che la Corte rileva non essere state proposte nell’atto di appello. Il testo non specifica i fatti concreti alla base della contestazione né il contenuto dei motivi terzo e quarto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti ripetitivi di censure già esaminate e respinte con adeguate argomentazioni giuridiche dal giudice di merito; il terzo e il quarto sono stati dichiarati inammissibili perché non proposti con l’atto di appello. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il testo disponibile non riporta la formula completa del dispositivo oltre alla dichiarazione di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 322 c.p.

    Il primo ed il secondo motivo, relativi alla errata valutazione dell'offensiva e della serietà dell'offerta sono riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, del giudice di merito a pagina cinque della sentenza impugnata, mentre il terzo e il quarto motivo non risultano essere stati proposti con l'atto di appello.

    La decisione non espone in modo autonomo i criteri interpretativi dell’art. 322 c.p.; si limita a rilevare che le doglianze sulla valutazione dell’offensività e della serietà dell’offerta erano già state esaminate e respinte dal giudice di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette.
  • Sono inammissibili in cassazione le censure che non risultano essere state proposte con l’atto di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCorruzione
RamiProcesso penaleReati contro la PA

Testo integrale

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