Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09522/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di un contributo pubblico all'editoria per l'anno 2011, chiesto da una società editoriale e poi riconosciuto dal tribunale, ma negato dall'amministrazione per la mancata produzione dell'attestazione di regolarità contributiva previdenziale. La Corte d'appello aveva ritenuto che la presentazione, da parte della società, della domanda di concordato preventivo prenotativo ex art. 161, sesto comma, l. fall. integrasse una sospensione legale dei pagamenti idonea a far considerare sussistente la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 5, secondo comma, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007. In cassazione l'amministrazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 168 l. fall. e dell'art. 5, secondo comma, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007, sostenendo che la sospensione dei pagamenti rilevante ai fini del DURC non si verifica per il solo accesso alla liquidazione coatta amministrativa e che comunque non sarebbe estensibile al concordato preventivo ordinario; 2) nullità per violazione dell'art. 345 c.p.c., avendo la Corte territoriale reputato tardiva la deduzione del limite di spesa derivante dallo stanziamento di bilancio; 3) nullità per violazione dell'art. 342 c.p.c., avendo ritenuto non specificamente contestato il quantum debeatur; 4) violazione dell'art. 2, comma 62, l. 191/2009, questione però conseguenziale. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la domanda di concordato preventivo determina una sospensione dei pagamenti riconducibile a disposizione legislativa e, quindi, utile ai fini della regolarità contributiva, mentre ha accolto il secondo e il terzo motivo, chiarendo che la deduzione di un importo dovuto inferiore è mera difesa e non eccezione nuova, e che il motivo di appello era sufficientemente specifico. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo e il terzo, dichiarato assorbito il quarto e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. La cassazione ha quindi ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello sul limite di spesa e l'affermazione secondo cui il quantum non fosse stato specificamente contestato, imponendo un nuovo esame della controversia in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 250

    Norma posta a base del contributo pubblico per l'editoria richiesto dalla società.

  • art. 5, secondo comma, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007

    La regolarità contributiva sussiste anche in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; la domanda di concordato preventivo è stata ritenuta idonea a integrare tale ipotesi.

  • art. 168 legge fall.

    Il divieto di azioni esecutive comporta implicitamente anche il divieto di pagare debiti anteriori, per salvaguardare la par condicio creditorum.

  • art. 186 bis legge fall.

    Richiamato dalla ricorrente come ipotesi di sospensione dei pagamenti nel concordato con continuità aziendale, ma la Corte ne esclude la decisività ai fini dell'esclusione della sospensione anche nel concordato ordinario.

  • art. 161, sesto comma, legge fall.

    La presentazione della domanda di concordato preventivo prenotativo è stata considerata causa della sospensione dei pagamenti.

  • art. 1, comma 454, l. 23 dicembre 2005, n. 266

    Stabilisce che i contributi per l'editoria sono erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.

  • art. 8, secondo comma, d.P.R. 25 novembre 2010, n. 223

    Prevede il termine per la presentazione della domanda di contributo entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

  • art. 10, secondo comma, l. 1° ottobre 2007, n. 159

    Prevede, a pena di decadenza, il deposito della documentazione entro il 30 settembre successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda.

  • art. 10, quarto comma, l. 1° ottobre 2007, n. 159

    Estende il termine anche alla dimostrazione del requisito della regolarità contributiva previdenziale relativa all'anno di riferimento.

  • art. 14, d.P.R. 27 aprile 1982, n. 268

    Individua il requisito della regolarità contributiva previdenziale richiesto per i contributi all'editoria.

  • art. 345 c.p.c.

    La deduzione di un importo dovuto inferiore non è eccezione nuova ma mera difesa; quindi non opera il divieto di nuove eccezioni in appello.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è ammissibile se contiene chiara individuazione delle questioni e specifiche ragioni di censura, senza formule sacramentali o progetto alternativo di sentenza.

  • art. 2, comma 62, l. 23 dicembre 2009, n. 191

    Motivo dichiarato assorbito in quanto strettamente conseguenziale alle questioni accolte.

Massime di principio

  • Nel sistema del DURC, la regolarità contributiva può sussistere anche quando l'impresa sia soggetta a una sospensione dei pagamenti imposta da una disposizione legislativa, non essendo necessario che tale sospensione sia espressamente riferita da una norma speciale al medesimo procedimento amministrativo.
  • L'ammissione al concordato preventivo comporta il divieto di pagare debiti anteriori lesivi della par condicio creditorum, divieto desumibile dal sistema della legge fallimentare e non solo dalle procedure finalizzate alla continuità aziendale.
  • Ai fini dell'appello, la deduzione che il credito azionato sia inferiore a quanto richiesto dalla controparte costituisce una mera difesa, non un'eccezione nuova soggetta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
  • L'atto di appello è specifico quando individua chiaramente i capi della decisione impugnata e le ragioni di fatto e di diritto della critica, senza necessità di formule particolari o di un progetto di sentenza alternativo.
  • Se l'accoglimento di alcuni motivi rende dipendente un ulteriore motivo da questioni già decise, quest'ultimo resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.