Cassazione Penale, Ordinanza n. 06898/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione ha lasciato ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di ricettazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo si denunciava vizio di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità, ma la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, senza indicare specifici travisamenti di emergenze processuali già valutate dai giudici di merito, in particolare con riferimento alla ritenuta veridicità della denuncia di furto presentata dalla persona offesa. Con il secondo motivo si contestava il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, assumendo l'inadeguatezza della pena irrogata; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. e la necessità di una motivazione specifica solo per pene notevolmente superiori alla media edittale, evenienza non ricorrente nel caso concreto.
Norme richiamate
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è esercitata in conformità ai criteri legali di commisurazione.
La graduazione del trattamento sanzionatorio deve essere compiuta secondo i criteri di gravità del reato e capacità a delinquere; una motivazione analitica è richiesta solo in casi particolari, come pene molto elevate rispetto alla misura media.
Massime di principio
- La censura di vizio di motivazione sulla responsabilità penale è inammissibile in cassazione quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, senza indicare specifici travisamenti di prove decisive già esaminate dai giudici di merito.
- Il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla credibilità delle fonti di prova o sull'apprezzamento degli elementi fattuali.
- In tema di commisurazione della pena, il giudice di merito gode di ampia discrezionalità, purché si conformi ai criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; una motivazione particolarmente approfondita è necessaria solo quando la pena sia sensibilmente superiore alla media edittale.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata se non evidenzia uno scostamento anomalo dai parametri legali o un deficit motivazionale apprezzabile in concreto.
Come è indicizzato
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