Cassazione Penale, Ordinanza n. 16804/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze non introducevano veri vizi di legittimità, ma miravano a una rivalutazione del merito e riproponevano argomenti già affrontati e respinti in appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono seguite le statuizioni accessorie previste per l'inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito. Le censure riguardavano il concorso formale dei reati di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. e l'applicazione della recidiva. Secondo la Corte di cassazione, i motivi erano diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del compendio probatorio, profilo non consentito nel giudizio di legittimità; inoltre le doglianze risultavano sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta corretta.
Norme richiamate
Viene richiamato come reato oggetto delle censure sul concorso formale; la Corte non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a rilevare che le doglianze imponevano una rivalutazione del fatto.
È richiamato come base delle conseguenze processuali derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che mirano a una rivalutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese con motivazione giuridicamente corretta dal giudice di appello.
- La deduzione di questioni relative al concorso di reati o alla recidiva, se fondata solo su una diversa lettura delle prove e non su un vizio di legittimità, non supera il vaglio di ammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
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