Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16804/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze non introducevano veri vizi di legittimità, ma miravano a una rivalutazione del merito e riproponevano argomenti già affrontati e respinti in appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono seguite le statuizioni accessorie previste per l'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito. Le censure riguardavano il concorso formale dei reati di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. e l'applicazione della recidiva. Secondo la Corte di cassazione, i motivi erano diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del compendio probatorio, profilo non consentito nel giudizio di legittimità; inoltre le doglianze risultavano sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta corretta.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Viene richiamato come reato oggetto delle censure sul concorso formale; la Corte non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a rilevare che le doglianze imponevano una rivalutazione del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato come base delle conseguenze processuali derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che mirano a una rivalutazione del compendio probatorio o a una diversa lettura dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e disattese con motivazione giuridicamente corretta dal giudice di appello.
  • La deduzione di questioni relative al concorso di reati o alla recidiva, se fondata solo su una diversa lettura delle prove e non su un vizio di legittimità, non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.