Cassazione Civile, Ordinanza n. 31820/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego implicito di rimborso, per l'annualità 1984, di IRPEF e relative addizionali versate da una società poi incorporata in altra società, con riferimento agli interessi maturati sui crediti d'imposta IRPEG e ILOR. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione tributaria centrale che aveva respinto il recupero limitatamente a tali interessi. Con l'unico motivo di ricorso, l'Amministrazione ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., di norme del d.P.R. n. 597/1973, del d.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 36 d.P.R. n. 42/1988, sostenendo che la Commissione avesse fondato la decisione su un fatto nuovo e non dedotto dalla contribuente, cioè l'anteriorità al 10 marzo 1988 dell'istanza di rimborso del 13 ottobre 1986. Secondo la ricorrente, tale circostanza non poteva essere valorizzata perché non prospettata nei precedenti gradi e la CTC avrebbe così deciso ultra/extra petita e in violazione del divieto di nuove eccezioni o nuovi motivi in appello. La società controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza della decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudice può ricostruire i fatti in modo autonomo rispetto alla prospettazione delle parti e applicare una norma diversa, purché restino immutati petitum e causa petendi e la decisione si fondi su fatti ritualmente acquisiti e discussi. Ha inoltre ribadito l'orientamento consolidato secondo cui gli interessi maturati sui crediti d'imposta, nel regime previgente, hanno natura compensativa e non costituiscono reddito di capitale né reddito d'impresa, con conseguente non imponibilità ai fini IRPEG e ILOR. Quanto all'art. 36 d.P.R. n. 42/1988, la Corte ha ritenuto che la domanda di rimborso, presentata prima della sua entrata in vigore, fosse idonea a rendere non conforme la dichiarazione originaria e a impedire l'applicazione retroattiva della disciplina più sfavorevole. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di ricostruire autonomamente i fatti e di applicare una norma diversa, se restano immutati petitum e causa petendi e la decisione si fonda su fatti ritualmente acquisiti e contraddittoriamente esaminati.
Non risultano introdotti inammissibilmente nuovi motivi o nuovi fatti decisivi, poiché la decisione della Commissione si è collocata entro l'oggetto del giudizio e sui fatti di causa.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Nel previgente regime, gli interessi sui crediti d'imposta sono considerati aventi natura compensativa e non sono imponibili come reddito di capitale o di impresa.
art. 56 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma, introduttiva dell'imponibilità degli interessi attivi compresi quelli derivanti da crediti d'imposta, è richiamata come disciplina sopravvenuta potenzialmente applicabile retroattivamente nel regime transitorio.
art. 36 d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
La retroattività della disciplina più sfavorevole opera solo se le dichiarazioni relative a periodi anteriori al 10 gennaio 1988 siano conformi alla nuova disciplina; l'istanza di rimborso presentata prima dell'entrata in vigore della norma impedisce la definitività dell'accertamento e sottrae il contribuente alla retroattività.
Massime di principio
- Il giudice tributario può aderire a una diversa qualificazione giuridica dei fatti rispetto a quella prospettata dalle parti, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché non muti il nucleo del petitum e della causa petendi e i fatti siano già ritualmente entrati nel processo.
- Gli interessi maturati sui crediti d'imposta, nel previgente regime delle imposte sui redditi, hanno natura compensativa e non integrano reddito imponibile di capitale o di impresa.
- In tema di emendabilità della dichiarazione dei redditi, l'istanza di rimborso può impedire l'applicazione retroattiva di una disciplina sopravvenuta più gravosa solo se proposta prima dell'entrata in vigore della norma transitoria che rende retroattiva la nuova disciplina.
- La verifica della tempestività dell'istanza e la sua incidenza sulla conformità della dichiarazione originaria possono essere valorizzate dal giudice ove il relativo dato sia già pacificamente acquisito al processo.
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