Cassazione Penale, Sentenza n. 21094/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato (Avv. Franco Puzzo) avverso la sentenza del 31/03/2022 della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato il Bonaffini colpevole del delitto di truffa aggravata. Il motivo unico dedotto consisteva in vizio di motivazione per presunto mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio"; si lamentava in particolare l'assenza di adeguata motivazione rafforzata e il fatto che la Corte d'appello avesse fatto riferimento al contenuto di una deposizione dibattimentale senza che fosse stata rinnovata l'istruzione in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la regola del 'di là di ogni ragionevole dubbio' in sede di legittimità possa essere censurata solo quando la sua violazione si traduca in una illogicità manifesta e decisiva della motivazione; la Corte non ha potere di autonoma valutazione delle prove. Nel caso concreto il giudice d'appello ha analizzato lo stesso materiale probatorio già valutato in primo grado, indicando molteplici elementi e spiegando, con un percorso logico-argomentativo, le ragioni della diversa conclusione; non sussisteva pertanto carenza della motivazione né la necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma menzionata in relazione al riassunto del motivo di ricorso; il riferimento è formale per la deduzione del vizio di motivazione secondo il rito di cassazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Articolo richiamato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando il motivo è manifestamente infondato: la Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare il ricorso inammissibile.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente, determinata equitativamente in Euro 3.000,00.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 - 01)
Principio richiamato secondo cui la Corte di cassazione non può compiere una valutazione autonoma delle prove; il parametro 'al di là di ogni ragionevole dubbio' in sede di legittimità rileva solo se la sua supposta violazione produce un'illogicità manifesta e decisiva della motivazione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione e non rivede i fatti: per censurare il giudizio di merito per eccesso probatorio è necessario dimostrare un'illogicità manifesta e decisiva della motivazione.
- La formulazione 'al di là di ogni ragionevole dubbio' è valutata in Cassazione solo se la motivazione appare manifesta e decisivamente illogica; il semplice dissenso sulle valutazioni probatorie non è sufficiente.
- La Corte d'appello può riformare la decisione di primo grado rivalutando lo stesso materiale probatorio senza necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale, purché non emergano questioni specifiche relative all'attendibilità delle deposizioni che richiedano il contraddittorio.
- L'assenza di una 'motivazione rafforzata' va valutata concretamente: è sufficiente che il giudice espliciti un percorso logico-argomentativo che confuti le ragioni della decisione di primo grado e indichi gli elementi che hanno determinato la diversa conclusione.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile come manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., commisurata al profilo di colpa del ricorso.
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