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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35261/2026 del 02/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva revocato con efficacia ex tunc, dal 27 gennaio 2026, l’affidamento in prova al servizio sociale. La revoca era fondata sul danneggiamento, con un masso, dell’autovettura della compagna del condannato dopo un litigio per motivi di gelosia: condotta ritenuta indicativa di temperamento violento, incapacità di controllare la rabbia e analogia con i reati oggetto del titolo esecutivo, concernenti minaccia con arma e maltrattamenti in danno dell’ex moglie. Con un unico motivo articolato, il condannato ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali sia sulla ritenuta incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura, sia sulla decorrenza ex tunc della revoca. Ha inoltre contestato la mancata analisi della relazione dell’UEPE e richiamato il fatto che non fossero stati avviati procedimenti penali. La Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate e generiche, non confrontandosi con le motivazioni del Tribunale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la revoca: il danneggiamento, valutato insieme alle annotazioni di polizia giudiziaria, alle dichiarazioni del figlio della compagna e alle riprese video, dimostrava l’inidoneità della prosecuzione della prova e il venir meno dei presupposti dell’espiazione extramuraria. La mancata analisi della relazione dell’UEPE e l’assenza di un procedimento penale non erano decisive, poiché la non proseguibilità della misura può essere valutata anche sulla base di elementi che integrino ipotesi di reato, senza attendere l’avvio o la definizione del procedimento penale. Quanto alla decorrenza ex tunc, il Tribunale aveva motivato che la condotta rivelava l’assenza, sin dall’inizio, di adesione al programma di risocializzazione, applicando i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena; ne conseguiva una pena residua da espiare corrispondente a quella originariamente inflitta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    La revoca della misura dell’affidamento in prova al Serviziosociale

    Il riferimento alla disposizione è implicito nella misura trattata, ma il testo non riporta né applica espressamente l’articolo; la norma non è pertanto determinabile con certezza dal solo provvedimento fornito.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

    La disposizione è richiamata nell’avvertenza finale per la tutela dei dati identificativi in caso di diffusione; non fonda la decisione sull’impugnazione.

Massime di principio

  • La revoca dell’affidamento in prova può essere fondata su condotte del condannato che, per gravità e caratteristiche, dimostrino l’inidoneità della prosecuzione della misura e il venir meno dei presupposti del percorso di risocializzazione.
  • Ai fini della valutazione della non proseguibilità dell’affidamento in prova, possono essere considerati elementi relativi a fatti potenzialmente costituenti reato, senza che sia necessario l’avvio di un procedimento penale né attendere la sua definizione.
  • La revoca con efficacia ex tunc è giustificabile quando la condotta accertata consenta di ritenere che l’adesione al programma di risocializzazione fosse inesistente sin dall’inizio; la determinazione della pena ancora da espiare deve rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che proponga censure generiche e non si confronti con le ragioni puntuali poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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