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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29132/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, somma ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello. Dalla motivazione emerge che il ricorrente deduceva una questione riferita all'art. 129 c.p.p., sostanzialmente chiedendo una diversa considerazione dell'accertamento della responsabilità. La Corte rileva però che tale censura investiva profili valutativi già esaminati dal primo giudice e non devoluti al giudice di appello, poiché l'unico motivo di appello era incentrato esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. Ne consegue l'inammissibilità del motivo, non essendo possibile in cassazione rimettere in discussione l'accertamento di merito su questioni non devolute in appello.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La censura fondata su questa norma è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rimettere in discussione l'accertamento della responsabilità basato su elementi probatori già adeguatamente valutati e non devoluti in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte censure che mirino a rivalutare l'accertamento di responsabilità quando tali profili non siano stati devoluti al giudice di appello.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, da determinarsi in relazione alle questioni dedotte.
  • La questione di cui all'art. 129 c.p.p. non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del merito probatorio al di fuori del perimetro dei motivi di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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