Cassazione Penale, Ordinanza n. 01423/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché basato su un motivo manifestamente infondato e riferito a un tema non trattato dalla decisione impugnata. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui la sanzione è dovuta quando l'inammissibilità è ascrivibile a colpa del ricorrente.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Siracusa del 19/06/2024. Dal testo emerge che il ricorso era fondato su un solo motivo, ritenuto manifestamente infondato: si lamentava la mancanza di motivazione con riferimento a un punto della decisione che, però, non esisteva, poiché la sentenza impugnata non aveva disposto la confisca del denaro. Non risultano dal testo ulteriori censure né il reato contestato in origine.
Norme richiamate
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo il caso di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamato il principio per cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la mancanza di motivazione su un capo o punto della decisione inesistente, poiché il motivo è manifestamente infondato.
- La deduzione di vizi motivazionali deve confrontarsi con il contenuto effettivo della sentenza impugnata: non può essere accolto un motivo che presupponga una statuizione non adottata dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso determina, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando non risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01262/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →