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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29680/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

La controversia nasce da una procedura espropriativa relativa a plurimi suoli di proprietà privata. In origine, la proprietaria aveva chiesto davanti alla Corte di appello la determinazione dell'indennità di esproprio e dell'indennità di occupazione legittima; il giudice di merito aveva poi dichiarato tardivo il decreto di esproprio e, per la domanda relativa alla restituzione del fondo e al risarcimento del danno da occupazione illegittima, aveva ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo. Con successiva riassunzione dinanzi al TAR, quest'ultimo aveva accolto la domanda di restituzione o, in alternativa, di adozione di un provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Nel presente regolamento il TAR ha però sollevato conflitto negativo di giurisdizione limitatamente alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione legittima, ritenendo che tale pretesa appartenga al giudice ordinario anche se proposta insieme a domande risarcitorie devolute al giudice amministrativo. Il ricorso/resoluzione del conflitto mirava quindi a stabilire quale giudice fosse competente sulla sola domanda indennitaria.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il conflitto negativo di giurisdizione e hanno cassato la sentenza della Corte di appello di Napoli limitatamente alla parte in cui aveva declinato la giurisdizione sulla domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione legittima. È stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario su tale domanda, ritenendo irrilevante la connessione con la domanda risarcitoria da occupazione illegittima devoluta al giudice amministrativo. Le parti sono state rimesse davanti alla Corte di appello di Napoli per la trattazione della sola domanda indennitaria. Nessuna statuizione sulle spese, perché il conflitto è stato sollevato d'ufficio e non vi è stata attività difensiva in questa fase.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    Consente la proposizione del conflitto negativo di giurisdizione da parte del giudice amministrativo in presenza di una precedente declinatoria del giudice ordinario.

  • art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Attribuisce al giudice ordinario le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità conseguenti ad atti espropriativi o ablativi.

  • art. 7, comma 7, c.p.a.

    il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi

    Il principio di concentrazione delle tutele non può sovvertire i criteri di riparto della giurisdizione.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Richiamato come possibile provvedimento alternativo da adottare in caso di irreversibile trasformazione dell'area.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, da individuarsi in funzione della causa petendi e della situazione giuridica sostanziale dedotta, non della sola formula della domanda.
  • La domanda di indennità per occupazione legittima ha natura indennitaria e si distingue radicalmente dalla domanda risarcitoria per occupazione illegittima, che ha presupposti e titolo diversi.
  • Le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima di beni ablati appartengono al giudice ordinario, anche se cumulate con domande risarcitorie devolute al giudice amministrativo.
  • Il principio di inderogabilità della giurisdizione per connessione impedisce che la connessione tra domande diverse trasferisca al medesimo giudice una controversia che la legge riserva a un diverso plesso giurisdizionale.
  • Il principio di concentrazione delle tutele non consente di alterare i criteri legali di riparto della giurisdizione quando la causa petendi della pretesa indennitaria non investe la legittimità dell'azione amministrativa ma solo il diritto soggettivo all'indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneControversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennitàEspropriazione forzata
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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